Il Ministro dell'ambiente
di concerto con
i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e della sanità
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "attuazione
delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, modificato ed integrato
con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e con la legge 9 dicembre
1998, n. 426, ed in particolare gli articoli 17, 18, comma 1, lettera n, e 22,
comma 5;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 1° luglio 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'Adunanza del 30 agosto 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del
..;
adotta il presente regolamento
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce i criteri, le procedure e le modalità
per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinanti,
ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 5 febbario 1997, n. 22, e successive modifiche
ed integrazioni. A tal fine disciplina:
a) i limiti di accettabilità della contaminazione di suoli, delle acque
superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione
d'uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino
ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei relativi progetti;
d) i criteri per le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano
ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente
presenti nel suolo;
e) il censimento dei siti potenzialmente inquinati, l'anagrafe dei siti da bonificare
e gli interventi di bonifica e ripristino ambientale effettuati da parte della
Pubblica amministrazione;
f) i criteri per l'individuazione dei siti inquinati di interesse nazionale.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano all'abbandono di rifiuti
disciplinato dall'articolo 14, del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni ed integrazioni. In ogni caso si dovrà procedere alla classificazione,
quantificazione ed indicazione della localizzazione nel sito dei rifiuti abbandonati
o depositati in modo incontrollato, ai fini degli eventuali interventi di bonifica
e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente decreto nel caso
in cui, a seguito della rimozione, avvio a recupero e smaltimento dei suddetti
rifiuti, si accerti il superamento o il pericolo concreto ed attuale di superamento
dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3, comma
1.
3. Le norme del presente decreto che disciplinano la competenza e la realizzazione
degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza non si applicano qualora
la vigilanza ed il controllo sugli impianti produttivi e di gestione dei rifiuti
nonché l'adozione delle misure necessarie per prevenire i rischi e limitare
le conseguenze di incidenti a tutela dell'ambiente e della salute umana siano
disciplinati da disposizioni speciali. In tal casi la bonifica ed il ripristino
ambientale dei siti restano comunque disciplinati dal presente decreto.
4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano, se non in quanto
espressamente richiamate, agli interventi di bonifica disciplinati da leggi
speciali.
5. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate
da inquinamento diffuso sono disciplinati dalla Regione con appositi piani.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
a) Sito: area o porzione di territorio, geograficamente definita e delimitata,
intesa nelle diverse matrici ambientali e comprensiva delle eventuali strutture
edilizie ed impiantistiche presenti;
b) Sito inquinato: sito che presenta livelli di contaminazione o alterazioni
chimiche, fisiche o biologiche del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali
o delle acquee sotterranee tali da determinare un pericolo per la salute pubblica
o per l'ambiente naturale o costruito. Ai fini presente decreto è inquinato
il sito nel quale anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze
inquinanti nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque sotterranee o nelle acque
superficiali risulta superiore ai valori di concentrazione limite accettabili
stabiliti dal presente regolamento;
c) Sito potenzialmente inquinato: sito nel quale, a causa di specifiche attività
antropiche pregresse o in atto, sussiste la possibilità che nel suolo
o nel sottosuolo o nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee siano
presenti sostanze contaminanti in concentrazioni tali da determinare un pericolo
per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito;
d) Messa in sicurezza: ogni intervento necessario ed urgente per rimuovere le
fonti inquinanti, contenere la diffusione degli inquinanti e impedire il contatto
con le fonti inquinanti presenti nel sito, in attesa degli interventi di bonifica
e ripristino ambientale o degli interventi di messa in sicurezza permanente;
e) Bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento
e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti
presenti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee
ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite accettabili
stabiliti dal presente regolamento;
f) Bonifica con misure di sicurezza: l'insieme degli interventi atti a ridurre
le concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo, nelle
acque sotterranee o nelle acque superficiali a valori di concentrazione superiori
ai valori concentrazione limite accettabili stabiliti per la destinazione d'uso
prevista dagli strumenti urbanistici, qualora i suddetti valori di concentrazione
limite accettabili non possano essere raggiunti neppure con l'applicazione,
secondo i principi della normativa comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili
a costi sopportabili. In tali casi per l'uso del sito devono essere previste
apposite misure di sicurezza, piani di monitoraggio e controllo ed eventuali
limitazioni rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici. I valori di
concentrazione residui di sostanze inquinanti devono comunque essere tali da
garantire la tutela della salute pubblica e la protezione dell'ambiente naturale
o costruito;
g) Misure di sicurezza: gli interventi e gli specifici controlli necessari per
impedire danni alla salute pubblica o all'ambiente derivanti dai livelli di
concentrazione residui di inquinanti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque
sotterranee e superficiali o dalla presenza di rifiuti stoccati sottoposti ad
interventi di messa in sicurezza permanente, nonché le azioni di monitoraggio
idonee a garantire, in particolare, il controllo nel tempo dell'efficacia delle
limitazioni d'uso, qualora, pur applicando, secondo i principi della normativa
comunitaria, le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, la bonifica
ed il ripristino ambientale non consentono di rispettare i valori di concentrazione
limite accettabili stabiliti dal presente regolamento per la destinazione d'uso
prevista dagli strumenti urbanistici o non sia possibile rimuovere la fonte
inquinante costituita dai rifiuti stoccati;
h) Ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica,
costituenti complemento degli interventi di bonifica nei casi in cui sia richiesto,
che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità
per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici in vigore, assicurando
la salvaguardia della qualità delle matrici ambientali;
i) Messa in sicurezza permanente: insieme degli interventi atti a isolare in
modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti
qualora le fonti inquinanti siano costituite da rifiuti stoccati e non sia possibile
procedere alla rimozione degli stessi pur applicando le migliori tecnologie
disponibili a costi sopportabili, secondo i principi della normativa comunitaria.
In tali casi devono essere previste apposite misure di sicurezza, piani di monitoraggio
e controllo ed eventuali limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti
urbanistici. I valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nelle matrici
ambientali influenzate dall'inquinamento derivante dai rifiuti stoccati non
devono superare nel suolo, sottosuolo, acque sotterranee e acque superficiali
i valori previsti nell'allegato 1;
j) Inquinamento diffuso: contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche
del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali o delle acque sotterranee
imputabili alla collettività indifferenziata e determinate da fonti diffuse.
Articolo 3
Valori di concentrazione limite accettabili e metodologie di intervento
1. I valori di concentrazione limite accettabili per le sostanze inquinanti
presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, in relazione alla
specifica destinazione d'uso del sito, nonché i criteri per la valutazione
della qualità delle acque superficiali sono indicati nell'allegato 1.
2. Le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni al fine
dell'accertamento del superamento dei valori limite di cui al comma 1 sono definiti
nell'allegato 2.
3. Gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica con misure
di sicurezza, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale devono
essere adottate secondo i criteri previsti nell'allegato 3.
Articolo 4
Obbligo di bonifica e ripristino ambientale
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 6, in caso di superamento
o di pericolo concreto ed attuale di superamento dei valori di concentrazione
limite accettabili per le sostanze inquinanti di cui all'articolo 3, comma 1,
il sito interessato deve essere sottoposto ad interventi di messa in sicurezza
d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale per eliminare le fonti di inquinamento
e le sostanze inquinanti o ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti
a valori di concentrazione almeno pari ai suddetti valori di concentrazione
limite accettabili, ai sensi e con le modalità previste dal presente
decreto.
2. Per ogni sostanza i valori di concentrazione da raggiungere con gli interventi
di bonifica e ripristino ambientale sono tuttavia riferiti ai valori del fondo
naturale nei casi in cui, applicando le procedure di cui all'allegato 2, sia
dimostrato che nell'intorno non influenzato dalla contaminazione del sito i
valori di concentrazione del fondo naturale per la stessa sostanza risultano
superiori a quelli indicati nell'allegato 3.
3. I valori di concentrazione da raggiungere con la bonifica ed il ripristino
ambientale possono essere più restrittivi di quelli previsti per la specifica
destinazione d'uso qualora il corpo idrico ricettore compreso, anche parzialmente,
nel sito da bonificare sia classificato come area sensibile ai sensi della normativa
sulla tutela delle acque dagli inquinamenti, ovvero ricorrano situazioni accertate
di particolare vulnerabilità delle acque all'inquinamento ovvero sia
necessario tutelare la qualità delle acquee destinate ad uso potabile.
4. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale di un sito inquinato devono
privilegiare il ricorso a tecniche che favoriscano la riduzione della movimentazione,
il trattamento nel sito ed il riutilizzo del suolo, del sottosuolo e dei materiali
di riporto sottoposti a bonifica.
Articolo 5
Bonifica con misure di sicurezza e ripristino ambientale
1. Qualora il progetto preliminare di cui all'articolo 10 dimostri che i valori
di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3, comma 1, non possono
essere raggiunti nonostante l'applicazione, secondo i principi della normativa
comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, il
Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più
Comuni, la Regione, può autorizzare, interventi di bonifica e ripristino
ambientale con misure di sicurezza, che garantiscano, comunque, la tutela ambientale
e sanitaria anche se i valori di concentrazione residui previsti nel sito risultano
superiori a quelli stabiliti nell'allegato 1. Tali valori di concentrazione
residui sono determinati in base ad una metodologia di analisi di rischio riconosciuta
a livello internazionale che assicuri il soddisfacimento dei requisiti indicati
nell'allegato 4.
2. Il provvedimento che approva il progetto ed autorizza gli interventi di bonifica
e ripristino ambientale di cui al comma 1 deve stabilire le misure di sicurezza
ed i piani di monitoraggio e controllo necessari ad impedire danni derivanti
dall'inquinamento residuo e può fissare limitazioni temporanee o permanenti
o particolari modalità per l'utilizzo dell'area. Tali prescrizioni possono
comportare variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali che
si rendano necessarie per garantire l'attuazione delle misure di sicurezza e
delle limitazioni o modalità d'uso del sito, ferma restando la destinazione
d'uso.
3. Le misure di sicurezza e le limitazioni temporanee o permanenti o le particolari
modalità previste per l'utilizzo dell'area devono risultare dal certificato
di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 28
febbraio 1985, n.47, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche
di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune ed essere comunicati
all'Ufficio tecnico erariale competente.
4. Gli interventi di bonifica con misure di sicurezza e ripristino ambientale
di un sito inquinato devono privilegiare il ricorso a tecniche che favoriscano
la riduzione della movimentazione, il trattamento nel sito ed il riutilizzo
del suolo, del sottosuolo e dei materiali di riporto sottoposti a bonifica.
Articolo 6
Interventi di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale
1. Qualora la fonte inquinante sia costituita da rifiuti stoccati ed il progetto
preliminare di cui all'articolo 10 dimostri che, nonostante l'applicazione delle
migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, secondo i principi della
normativa comunitaria, non sia possibile la rimozione dei rifiuti stessi, il
Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più
Comuni, la Regione. Può autorizzare interventi di messa in sicurezza
permanente e ripristino ambientale, eventualmente prevedendo interventi di ingegneria
naturalistica.
2. Nei siti sottoposti ad interventi di messa in sicurezza permanente possono
restare stoccati solo i rifiuti presenti nel sito stesso che costituiscono la
fonte inquinante e i residui originati dal loro trattamento.
3. Ai siti sottoposti ad interventi di messa in sicurezza permanente si applicano
le norme tecniche, finanziarie ed amministrative e le garanzie previste ai sensi
del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, per
il controllo e la gestione delle discariche dopo la chiusura, fatto, comunque,
salvo l'obbligo di procedere agli interventi di messa in sicurezza, bonifica
e ripristino ambientale qualora si determinino situazioni di inquinamento o
di pericolo concreto ed attuale di inquinamento.
4. Le misure di sicurezza e le limitazioni temporanee o permanenti o le particolari
modalità previste per l'utilizzo dell'area devono risultare dal certificato
di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 28
febbraio 1985, n.47, nonché dalla cartografia e dalla norme tecniche
di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune ed essere comunicati
all'Ufficio Tecnico Erariale competente.
5. Gli interventi di messa in sicurezza permanente devono privilegiare, ove
possibile, il ricorso a tecnologie di trattamento di fiuti e di riduzione del
volume dei rifiuti stessi al fine di limitare la superficie e il volume complessivi
del sito interessato da tali interventi.
6. E' fatto comunque salvo l'obbligo di procedere alla bonifica ai sensi degli
articoli 4 e 5 dell'area influenzata dalla fonte inquinante costituita dai rifiuti
stoccati qualora i valori di concentrazione nel suolo, nel sottosuolo, nelle
acque sotterranee o nelle acque superficiali risultino superiori ai valori di
concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3, comma 1.
Articolo 7
Notifica di pericolo di inquinamento e interventi di messa in sicurezza d'emergenza
1. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei valori
di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3, comma 1, o un pericolo
concreto e attuale di superamento degli stessi, è tenuto a darne comunicazione
al Comune, alla Provincia e alla regione nonché agli organi di controllo
ambientale e sanitario, entro le quarantotto ore successive all'evento, precisando:
a) il soggetto responsabile dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento
e il proprietario del sito;
b) l'ubicazione e le dimensioni dell'area contaminata o a rischio di inquinamento;
c) i fattori che hanno determinato l'inquinamento o il pericolo di inquinamento;
d) le tipologie e le quantità dei contaminanti immessi o che rischiano
di essere immessi nell'ambiente;
e) le componenti ambientali interessate, quali ad esempio, suolo, corpi idrici,
flora, fauna;
f) la stima dell'entità della popolazione a rischio o, se ciò
non è possibile, le caratteristiche urbanistiche e territoriali dell'area
circostante a quella potenzialmente interessata dall'inquinamento.
2. Entro le quarantotto ore successive al termine di cui al comma 1, il responsabile
della situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento deve comunicare
al Comune, alla Provincia e alla Regione territorialmente competenti gli interventi
di messa in sicurezza d'emergenza adottati e in fase di esecuzione. La comunicazione
deve essere accompagnata da idonea documentazione tecnica dalla quale devono
risultare le caratteristiche dei suddetti interventi.
3. Entro trenta giorni, dal ricevimento della comunicazione di cui al comma
2, il Comune o, se l'inquinamento interessa il territorio di più Comuni,
la Regione verifica l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza
adottati e può fissare prescrizioni ed interventi integrativi, con particolare
riferimento alle misure di monitoraggio da attuare per accertare le condizioni
di inquinamento ed ai controlli da effettuare per verificare l'efficacia degli
interventi attuati a protezione della salute pubblica e dell'ambiente circostante.
Articolo 8
Ordinanze
1. Qualora i soggetti e gli organi pubblici che accertino nell'esercizio delle
proprie funzioni istituzionali una situazione di pericolo di inquinamento o
la presenza di siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai valori
di concentrazione limite accettabili di cui all'allegato 1 ne danno comunicazione
alla Regione, alla Provincia ed al Comune.
2. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, con propria ordinanza
diffida il responsabile dell'inquinamento ad adottare i necessari interventi
di messa in sicurezza, di bonifica e ripristino ambientale ai sensi del presente
regolamento.
3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario
del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, commi 10 e 11, del Dlgs
5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il responsabile dell'inquinamento deve provvedere agli adempimenti di cui
all'articolo 7, comma 2, entro le quarantotto ore successive alla notifica dell'ordinanza.
Se il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile o non provveda e
non provveda il proprietario del sito inquinato né altro soggetto interessato,
i necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino
ambientale o di messa in sicurezza permanente sono adottati dalla Regione o
dal Comune ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, commi 9,10, e 11 del
Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22.
Articolo 9
Interventi ad iniziativa degli interessati
1. Il proprietario di un sito o altro soggetto che, al di fuori dei casi di
cui agli articoli 7 e 8, intenda attivare di propria iniziativa le procedure
per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino
ambientale, ai sensi dell'articolo 17, comma 13 bis del Dlgs 5 febbraio 1997,
n. 22, e del presente regolamento, è tenuto a comunicare alla Regione,
alla Provincia ed al Comune la situazione di inquinamento rilevata nonché
gli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza necessari per assicurare
la tutela della salute e dell'ambiente adottati e in fase di esecuzione. La
comunicazione deve essere accompagnata da idonea documentazione tecnica dalla
quale devono risultare le caratteristiche dei suddetti interventi.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1,
il Comune o, se l'inquinamento interessa il territorio di più Comuni,
la Regione verifica l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza
adottati e può fissare prescrizioni ed interventi integrativi, con particolare
riferimento alle misure di monitoraggio da attuare per accertare le condizioni
di inquinamento ed ai controlli da effettuare per verificare l'efficacia degli
interventi attuati a protezione della salute pubblica e dell'ambiente circostante.
3. Qualora il proprietario o altro soggetto interessato proceda ai sensi dei
commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
la decorrenza dell'obbligo di bonifica verrà definita dalla Regione territorialmente
competente in base alla pericolosità del sito determinata con i criteri
di cui all'articolo 14, comma 3, nell'ambito del Piano regionale o dei suoi
eventuali stralci, salva in ogni caso la facoltà dell'interessato di
procedere agli interventi di bonifica e ripristino ambientale prima del suddetto
termine.
4. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere alla contestuale bonifica
di una pluralità di siti che interessano il territorio di più
Regioni o vi siano più soggetti interessati alla bonifica di un medesimo
sito di rilevanza nazionale, i tempi e le modalità di intervento possono
essere definiti, rispettivamente, con apposito accordo di programma stipulato,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
tutte le Regioni interessate o con il Ministro dell'ambiente di concerto con
i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con le Regioni interessate.
5. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere alla contestuale bonifica
di una pluralità di siti che interessano tutto il territorio nazionale,
i tempi e le modalità di intervento possono essere definiti con apposito
accordo di programma stipulato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con il Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri
della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa
con la Conferenza Stato-Regioni.
6. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle situazioni di inquinamento
o di pericolo concreto ed attuale di inquinamento determinate da eventi, anche
accidentali, verificatisi in data successiva all'entrata in vigore del presente
regolamento.
Articolo 10
Approvazione del progetto e autorizzazione degli interventi di bonifica, ripristino
ambientale e di messa in sicurezza permanente
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, gli interventi di bonifica
e ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di cui agli articoli
4, 5 e 6 sono effettuati sulla base di apposita progettazione, da redigere sulla
base dei criteri generali e linee guida previsti nell'allegato 4, che si articola
nei seguenti tre livelli di approfondimenti tecnici progressivi: Piano della
caratterizzazione, Progetto preliminare e Progetto definitivo. I criteri generali
stabiliti nell'allegato 4 si applicano fino alla determinazione delle linee
guida e dei criteri da parte della Regione.
2. Entro 30 giorni dall'evento che ha determinato il superamento dei valori
di concentrazione limite accettabili o dalla individuazione della situazione
di pericolo concreto e attuale di superamento dei valori di concentrazione limite
accettabili o dalla notifica dell'ordinanza di cui all'articolo 8 o, fatto salvo
quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, dalla comunicazione effettuata dall'interessato
o, qualora necessario, dalla conclusione degli interventi di cui all'articolo
1, commi 1, 2 e 3, deve essere presentato al Comune e alla Regione il Piano
della caratterizzazione predisposto secondo i criteri definiti nell'allegato
4.
3. Il progetto definitivo deve essere presentato al Comune e alla Regione entro
e non oltre un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il Comune
o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più Comuni,
la Regione, approva il progetto definitivo entro novanta giorni dalla presentazione,
sentita una Conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazioni, alla quale
sono chiamati a partecipare gli Enti locali interessati, l'ARPA competente per
territorio e tutte le altre amministrazioni competenti per le autorizzazioni,
le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli altri atti
di assenso di cui al comma 10. Se il progetto prevede la realizzazione di opere
sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa
vigente, l'approvazione del progetto medesimo è subordinato all'acquisizione
della relativa pronuncia di compatibilità da parte dell'amministrazione
competente. In tali casi i termini previsti dal presente decreto sono sospesi
sino alla conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale.
4. Il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di
più Comuni, la Regione, sentita la Conferenza di servizi, approva il
piano della caratterizzazione e ne autorizza l'esecuzione, eventualmente richiedendo
integrazioni e imponendo specifiche prescrizioni.
5. Sulla base dei risultati dell'esecuzione del Piano della caratterizzazione
deve essere predisposto e trasmesso al Comune e alla Regione il progetto preliminare
redatto secondo le modalità definite nell'allegato 4. Il Comune o, se
l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più Comuni,
la Regione, sentita la Conferenza di servizi, approva il progetto preliminare,
con la perimetrazione definitiva dell'area influenzata dalla fonte inquinante
eventualmente richiedendo integrazioni e imponendo specifiche prescrizioni.
6. Sulla base del progetto preliminare è predisposto il progetto definitivo
di bonifica e ripristino ambientale o di bonifica e ripristino e bonifica ambientale
con misure di sicurezza o di messa in sicurezza permanente, che stabilisce le
eventuali prescrizioni e limitazioni per l'uso del sito.
7. I progetti di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza di
cui all'articolo 5 possono essere approvati solo se siano rispettate tutte le
seguenti condizioni:
a) il Progetto preliminare dimostri che i valori di concentrazione limite accettabili
di cui all'allegato 1 non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione
delle migliori tecnologie disponibili;
b) i valori di concentrazione residui da raggiungere per lo specifico sito per
la destinazione d'uso prevista garantiscano la tutela della salute e dell'ambiente
influenzato dall'impatto del sito; questa condizione deve essere verificata
sulla base di un'analisi del rischio condotta secondo i criteri indicati nell'allegato
4;
c) il Progetto preliminare di bonifica e ripristino ambientale preveda e descriva
le misure di sicurezza da adottare nel sito e nell'area circostante, i piani
di monitoraggio ed i controlli da eseguire per valutare l'efficacia nel tempo
degli interventi di bonifica e delle misure di sicurezza adottate.
8. I progetti di messa in sicurezza permanente possono essere approvati solo
se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6.
9. Con il provvedimento di approvazione del progetto definitivo sono autorizzati
gli interventi necessari per l'attuazione del progetto stesso e sono stabili
i relativi tempi d'esecuzione, sono indicate le eventuali prescrizioni per l'esecuzione
dei lavori è fissata l'entità delle garanzie finanziarie in misura
non inferiore al 20% del costo stimato dell'intervento che devono essere prestate
a favore della Regione per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi
medesimi. Il provvedimento è comunque comunicato alla Regione, alla Provincia
ed al Comune interessati.
10. Ai fini solo della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle
attrezzature necessarie all'attuazione del progetto definitivo, e per il tempo
strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione di cui al
comma 9 sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i
concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione
vigente. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica
e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità
dei valori qualora la realizzazione e l'esercizio dei suddetti impianti ed attrezzature
rivesta carattere di pubblica utilità.
11. Nel caso di bonifica e ripristino ambientale di siti interessati da attività
produttive in esercizio, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della
salute pubblica e dell'ambiente, il Comune o, se l'intervento riguarda un'area
compresa nel territorio di più Comuni, la Regione, in sede di approvazione
del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale
da risultare compatibili con la prosecuzione delle attività.
Articolo 11
1. Qualora dal progetto preliminare risulti che la bonifica o la bonifica con
misure di sicurezza presenti particolare complessità a causa della natura
degli interventi o dell'estensione dell'area interessata dai medesimi, l'approvazione
del progetto preliminare può consentire che, fermo restando l'obbligo
di prestare la garanzia per l'intero intervento, il progetto definitivo di bonifica
o di bonifica con misure di sicurezza sia articolato in fasi progettuali distinte
per rendere possibile la valutazione dell'adozione di tecnologie innovative
o la realizzazione degli interventi per singole aree.
2. Ogni fase progettuale dovrà contenere un dettagliato rapporto delle
operazioni svolte e dei risultati ottenuti nella fase precedente secondo le
indicazioni dell'allegato 4 ed essere approvata tenendo conto dei risultati
dell'attuazione delle fasi progettuali precedenti.
3. Nell'autorizzazione dovrà essere indicato il termine di presentazione
del progetto di bonifica della fase successiva.
Articolo 12
Controlli
1. La documentazione relativa al Piano della caratterizzazione, al Progetto
preliminare, al Progetto definitivo, comprensivo delle misure di sicurezza,
dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni
eventualmente dettate, sono trasmessi alla Provincia ai fini dell'effettuazione
dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati.
2. Il completamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale e la
conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia
mediante apposita certificazione predisposta in conformità ai criteri
ed ai contenuti indicati nell'allegato 5. Il completamento degli interventi
di messa in sicurezza permanente e la conformità degli stessi al progetto
approvato non può comunque essere accertato se non decorsi cinque anni
dall'effettuazione del primo controllo ai sensi del comma 4.
3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle
garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, comma 9.
4. Per gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 la Provincia è altresì
tenuta ad effettuare controlli e verifiche periodiche sull'efficacia delle misure
di sicurezza adottate e degli interventi di messa in sicurezza adottate e degli
interventi di messa in sicurezza permanente, anche al fine di accertare, con
cadenza almeno biennale, che le caratteristiche del sito sottoposto ai predetti
interventi siano corrispondenti alla destinazione d'uso prevista e non comportino
rischi per la salute e per l'ambiente, tenuto anche conto delle conoscenze tecniche
e scientifiche nel frattempo intervenute.
Articolo 13
Interventi di bonifica e ripristino ambientale che non richiedono autorizzazione
1. La Regione può individuare tipologie di interventi di bonifica e ripristino
ambientale che possono essere realizzati senza la preventiva autorizzazione
di cui all'articolo 10.
2. Ai fini dell'individuazione dei progetti di cui al comma 1 devono essere
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il volume del terreno contaminato non deve essere superiore a cento metri
cubi;
b) il progetto non deve riguardare interventi di bonifica e ripristino ambientale
con misure di sicurezza di cui all'articolo 5 né interventi di messa
in sicurezza permanente di cui all'articolo 6;
c) il progetto non deve rientrare tra quelli che in base alla normativa vigente
sono soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
3. La Regione stabilisce le modalità ed i criteri che devono essere rispettati
per l'esecuzione degli interventi di bonifica, anche con riferimento alle modalità
di recupero e di smaltimento dei rifiuti che derivano dalle predette attività
ed al vincolo della limitazione della movimentazione dei rifiuti.
4. Il progetto esecutivo relativo agli interventi di cui al comma 1 deve essere
presentato, sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori, al Comune che può
chiedere integrazioni e stabilire prescrizioni e modalità di esecuzione
dei lavori medesimi o impedire l'esecuzione degli interventi che non rispettino
i criteri stabiliti dalla Regione.
Articolo 14
Interventi effettuati da Regioni e Comuni e ordine di priorità
1. Gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, di
messa in sicurezza permanente e le misure di sicurezza sono realizzati dal Comune
territorialmente competente e, ove questo non provveda o si tratti di siti che
interessano il territorio di più Comuni, dalla Regione, nei seguenti
casi:
a) il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile e il proprietario
del sito non provveda;
b) il responsabile dell'inquinamento sia individuabile ma non provveda, né
provveda il proprietario del sito da bonificare o altro soggetto interessato;
c) il sito da bonificare sia di proprietà pubblica e il responsabile
dell'inquinamento non sia individuabile o non provveda.
2. La Regione o il Comune provvede agli interventi di bonifica e ripristino
ambientale secondo un ordine di priorità stabilito nel "Piano regionale
per la bonifica delle aree inquinate" di cui all'articolo 22, del Dlgs
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, che costituisce
parte integrante dei Piani regionali di gestione dei rifiuti, salva l'adozione
degli interventi di messa in sicurezza resi necessari per la tutela della salute
pubblica e dell'ambiente.
3. L'ordine di priorità degli interventi di bonifica e ripristino ambientale
è definito, per i siti inseriti nell'Anagrafe dei siti da bonificare
di cui all'articolo 17, comma 1, secondo i criteri di valutazione comparata
del rischio definiti dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
(ANPA).
4. La Regione definisce le procedure e i tempi per l'approvazione dei progetti
relativi agli interventi di cui al comma 1. Tali progetti devono essere redatti
nel rispetto dei tre livelli di approfondimenti tecnici progressivi stabiliti
dall'articolo 10, comma 1, ed in conformità alle linee guida ed ai criteri
stabiliti dalla Regione sulla base dell'allegato 4. I criteri generali di cui
all'allegato 4 si applicano fino alla determinazione delle linee guida e dei
criteri da parte della Regione.
5. Gli interventi effettuati in danno da parte della Pubblica amministrazione
non sono soggetti al versamento delle garanzie finanziarie di cui all'articolo
10, comma 9.
Articolo 15
Interventi di interesse nazionale
1. Gli interventi di interesse nazionale sono individuabili in relazione alle
caratteristiche del sito inquinato, alle quantità e pericolosità
degli inquinanti presenti nel sito medesimo, al rilievo dell'impatto sull'ambiente
circostante al sito inquinato in termini di rischio sanitario ed ecologico nonché
di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali secondo i seguenti principi
e criteri direttivi, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera n), del Dlgs
5 febbraio 1997, n. 22:
a) la bonifica riguardi aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare
pregio ambientale;
b) la bonifica riguardi aree e territori tutelati ai sensi del Dl 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n.431;
c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dall'inquinamento risulti particolarmente
elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione
dell'area interessata;
d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area sia rilevante;
e) l'inquinamento costituisca un rischio per i beni di interesse storico e culturale
di rilevanza nazionale;
f) la bonifica riguardi siti compresi nel territorio di più Regioni.
2. Il responsabile presenta al Ministero dell'ambiente il Piano di caratterizzazione,
il Progetto preliminare e il Progetto definitivo predisposti secondo i criteri
generali stabiliti dall'allegato 4, nei termini e secondo le modalità
di cui all'articolo 10, comunicando altresì, altresì, le informazioni
relative agli interventi di messa in sicurezza adottati ai sensi dell'articolo
7 o dell'articolo 8. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia
individuabile e non provveda il proprietario del sito inquinato né altro
soggetto interessato, i progetti sono predisposti dal Ministero dell'ambiente,
che si avvale dell'ANPA, dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'ENEA.
3. Per l'istruttoria tecnica degli elaborati progettuali di cui al comma 2 il
Ministro dell'ambiente si avvale dell'ANPA, delle ARPA delle Regioni interessate
e dell'Istituto Superiore di Sanità.
4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria del
commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione
territorialmente competente, approva il progetto definitivo tenendo conto delle
conclusioni dell'istruttoria tecnica e autorizza la realizzazione dei relativi
interventi.
5. Qualora gli interventi di bonifica e ripristino ambientale prevedano la realizzazione
di impianti di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale
ai sensi della normativa vigente, l'approvazione di cui al comma 4 è
subordinata all'acquisizione della relativa pronuncia di compatibilità.
In tali casi i termini previsti dal presente decreto sono sospesi sino alla
conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale.
6. L'autorizzazione del progetto definitivo produce gli effetti di cui all'articolo
10, comma 10.
Articolo 16
Censimento dei siti potenzialmente contaminati
1. I Censimenti, effettuati con le modalità di cui al Dm 185 del 16 maggio
1989 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi
alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero
dei rifiuti, ed in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante
di cui al Dpr 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le Regioni ai fini della predisposizione dei Piani regionali per la bonifica
delle aree inquinate, possono procedere, nei limiti delle disponibilità
finanziarie, all'aggiornamento del Censimento dei siti potenzialmente contaminati,
entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 17
Anagrafe dei siti da bonificare
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, le
Regioni, sulla base dei criteri definiti dall'ANPA, predispongono entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Anagrafe dei siti da
bonificare che deve contenere:
a) l'elenco dei siti da bonificare;
b) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale,
di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, di messa in sicurezza
permanente nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi.
2. L'elenco dei siti da bonificare è predisposto e aggiornato sulla base:
a) delle notifiche dei soggetti di cui all'articolo 6 per i siti di cui si sia
verificato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di
cui all'allegato 1;
b) delle notifiche dei soggetti interessati per i siti di cui si sia verificato
il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'allegato
1;
c) degli accertamenti eseguiti dall'autorità competente che attestino
un superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo,
comma 1, per i siti inseriti nel Censimento dei siti potenzialmente contaminati;
d) delle comunicazioni dei soggetti e organi pubblici che nell'esercizio delle
proprie funzioni abbiano individuato siti inquinati.
3. La Regione a seguito dell'inserimento di un sito nell'Anagrafe dei siti da
bonificare ne dà comunicazione al Comune, che diffida il responsabile
dell'inquinamento ad avviare la procedura di cui all'articolo 6, dandone comunicazione
al proprietario del sito. Qualora il responsabile dell'inquinamento non sia
individuabile e il proprietario del sito non avvii la procedura medesima, il
Comune o la Regione provvedono a realizzare d'ufficio gli interventi di messa
in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale secondo l'ordine di priorità
fissati nel Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate.
4. L'inserimento di un sito nell'Anagrafe dei siti da bonificare deve risultare
dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18, comma 2,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47. nonché dalla cartografia e dalle
norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune
ed essere comunicati all'Ufficio Tecnico Erariale competente.
5. Per garantire l'efficacia della raccolta e del trasferimento dei dati e delle
informazioni, l'ANPA definisce, in collaborazione con le Regioni e le Agenzie
Regionali per la Protezione dell'Ambiente, i contenuti e la struttura dei dati
essenziali dell'Anagrafe nonché le modalità della loro trasposizione
in sistemi informativi collegati alla rete del sistema informativo nazionale
per l'ambiente.
Articolo 18
Norme finali e transitorie
1. Ai fini del contributo per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale,
non possono essere considerati gli oneri relativi alla realizzazione di opere
di edilizia residenziale, commerciale ed industriale.
2. Restano validi ed efficaci i procedimenti di approvazione di progetti di
bonifica e di autorizzazione dei relativi interventi per i quali è intervenuto
il provvedimento finale o l'istruttoria si è conclusa con parere favorevole
degli organi a tal fine competenti prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento.
3. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale in corso alla data di
entrata in vigore del presente regolamento sono inseriti nell'Anagrafe dei siti
da bonificare di cui all'articolo 17.
4. E' fatto, comunque, salvo l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi
e di risarcimento del danno ambientale ai sensi dell'articolo 18 della legge
8 luglio 1986, n. 349.
5. Nel caso in cui il sito inquinato sia oggetto di procedura esecutiva immobiliare
ovvero delle procedure concorsuali di cui al Regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, il Comune domanda l'ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e
101 del decreto medesimo per una somma corrispondente all'onere di bonifica
preventivamente determinato in via amministrativa.
6. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province
Autonome di Trento e Bolzano, che provvedono in conformità ai rispettivi
statuti e alle relative norme di attuazione.
7. Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 costituiscono parte integrante del presente regolamento.
8. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE - Serie Generale - n.278
ART.16 del 28/11/97
Spedizioni transfrontaliere
1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento CEE n. 259/93, gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti solidi urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del regolamento CEE n. 259/93.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del tesoro e dei trasporti e della navigazione, nel rispetto delle norme del regolamento CEE n. 259/93 disciplina:
a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 27 del regolamento;
b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento;
c) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti prodotti negli Stati di cui al comma 2.
4. Ai sensi e per gli effetti del regolamento:
a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome;
b) l'autorità di transito è il Ministero dell'ambiente;
c) corrispondente è il Ministero dell'ambiente.
5. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui all'articolo 38 del regolamento CEE n. 259/93 al Ministero dell'ambiente, per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea.
ART. 17 del 28/11/97
Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica;
c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle acque acquifere.
1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di programma con gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione più avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni.
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a proceder a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.
4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera c), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica sulla base è effettuato dalla Provincia ai sensi del comma 8.
13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli interessati.
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente. L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione d'impatto ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE - Serie Generale - n. 278
SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI
Capo I
SANZIONI
ART. 50
Abbandono di rifiuti
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 2, chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43, comma 2, 44, comma 1, e 46, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da £ 50.000 a £ 300.000.
1-bis. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da £ 500.000 a lire 3 milioni.
2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 14, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui agli articoli 9, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non eseguiti.
ART. 51
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano e depositano in modo incontrollato i propri rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, ovvero effettuano attività di gestione rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 9, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 45, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni per i quantitativi non superiori a duecento litri.
6-bis. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 46, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, e 47, comma 12, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 3 milioni.
ART. 51-bis
Bonifica dei siti
1. Chiunque cagiona l'inquinamento o un pericolo concreto ed attuale di inquinamento, previsto dall'articolo 17, comma 2, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se non provvede alla bonifica secondo il procedimento di cui all'articolo 17. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni se l'inquinamento è provocato da rifiuti pericolosi.
OBBLIGO DICHIARAZIONE DI INDUSTRIA INSALUBRE
ART. 13
D.M. 2 marzo 1987. Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del
testo unico delle leggi sanitarie ( Gazzetta Ufficiale Serie gen. n. 74 del
30 marzo 1987).
1. E' approvato l'allegato elenco delle industrie insalubri che sostituisce quello di cui al D.M. 12 luglio 1912, e successive modifiche.
ELENCO DELLE INDUSTRIE INSALUBRI
Parte I - INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE
A) - Sostanze chimiche Fasi interessate dell'attività industriale
1. Acetati di metile e di omologhi superiori lineari o ramificati produzione
2. Acetilene produzione
3. Acetone produzione
4. Acido acetico produzione
5. Acido benzoico produzione
6. Acido bromidrico produzione, impiego, deposito
7. Acido cianidrico produzione, impiego, deposito
8. Acido cloridrico produzione, impiego, deposito
9. Acido fluoridrico produzione, impiego, deposito
10. Acido formico produzione, impiego, deposito
11. Acido fosforico produzione
12. Acido nitrico produzione, impiego, deposito
13. Acido ossalico produzione
14. Acido picrico produzione, impiego, deposito
15. Acido solfidrico produzione, impiego, deposito
16. Acido solforico produzione, impiego, deposito
17. Acqua ossigenata, perossidi e persali produzione
18. Acqua rasia produzione
19. Acrilamide produzione, impiego
20. Alluminia produzione, impiego, deposito
21. Alluminio produzione, deposito, polveri
22. Alogeno-derivati organici (non compresi in altre voci) produzione, impiego,
deposito
23. Amino-derivati organici (non compresi in altre voci) produzione, impiego,
deposito
24. Ammoniaca produzione, impiego, deposito
25. Anidride acetica produzione, impiego, deposito
26. Anidride carbonica produzione
27. Anidride fosforica produzione, impiego
28. Anidride ftalica produzione, impiego, deposito
29. Anidride maleica produzione, impiego, deposito
30. Anidride solforosa produzione, impiego, deposito
31. Antimonio e composti produzione, impiego
32. Argento produzione
33. Arsenico e composti produzione, impiego
B) - Prodotti e materiali Fasi interessate dell'attività industriale
1. Abrasivi produzione di abrasivi naturali e sintetici
2. Accumulatori produzione
3. Acetati di oli di flemma produzione
4. Agglomerati di combustibili in genere preparazione
5. Aggressivi chimici produzione e deposito
6. Agrumi, frutta, legumi deposito e trattamento mediante gas
7. Alcooli produzione
8. Aldeidi produzione
9. Amianto (asbesto): prodotti e materiali che lo contengono produzione, impiego
10. Amido e destrina produzione
11. Antibiotici produzione
12. Antiparassitari soggetti a registrazione e autorizzazione come presidi sanitari
(D.P.R. 6 agosto 1968, n. 1255 e successive modificazioni) produzione e formulazione
13. Asfalti e bitumi, scisti bituminosi, conglomerati bituminosi distinzione,
preparazione e lavorazione
14. Benzina (vedi idrocarburi)
15. Bozzoli lavorazione, impiego
16. Budella lavorazione, impiego, deposito
17. Calce produzione
18. Calcestruzzo produzione, centralizzata di impasti
19. Canapa trattamento e lavorazione
20. Carbone animale produzione
21. Carbone attivo produzione
22. Carni e prodotti della pesca lavorazione e conservazione
23. Carte e cartoni produzione e recupero
24. Cartoni catramatura, bitumatura con resine a solvente organico
B) - Prodotti e materiali Fasi interessate dell'attività industriale
25. Cascami di legno lavorazioni con colle animali e resine sintetiche
26. Catalizzatori produzione, impiego, rigenerazione
27. Catrame produzione e frazionamento
28. Cavi e fili elettrici smaltatura
29. Cellulosa rigenerata produzione
30. Celluloide produzione e lavorazione
31. Cellulosa acetati ed altri esteri della cellulosa produzione
32. Cellulosa e paste cellulosiche produzione
33. Cementi produzione
34. Ceramiche, gres, terre cotte, maioliche e porcellane produzione
35. Coke produzione
36. Colle e gelatine animali e sintetiche produzione
37. Collodio produzione
38. Coloranti produzione, impiego
39. Compensati, truciolati, paniforti produzione
40. Concianti naturali e sintetici produzione, formulazione
41. Concimi da residui animali e vegetali preparazione
42. Conserve, semiconserve ed estratti alimentari animali e vegetali produzione
43. Cosmetici produzione di materie prime, di intermedi e principi attivi
44. Detergenti produzione
45. Disinfettanti e insetticidi per uso domestico, civil e veterinario, soggetti
a registrazione come presidi medico-chirurgici produzione e formulazione
46. Ebanite produzione
47. Elettrodi di grafite produzione
48. Erbicidi (non compresi in altre voci) e fito-regolatori produzione e formulazione
49. Esplosivi produzione, manipolazione, deposito
50. Estratti d'organo produzione
51. Farmaceutici produzione di materie prime, di intermedi e principi attivi
52. Fecole produzione
53. Fenoplasti produzione e lavorazione
54. Ferro, ghisa acciaio produzione
55. Ferro-silicio ed altre ferroleghe produzione
56. Fiammiferi produzione
57. Fibre chimiche produzione
58. Fibre tessili filatura e tessitura
59. Filati (vedi tessuti)
60. Formaggi produzione
61. Gas compresi, liquefatti, disciolti Produzione e deposito presso produttori
e grossisti
62. Gas illuminante produzione
63. Gas povero (gas misto) produzione
B) - Prodotti e materiali Fasi interessate dell'attività industriale
64. Gomma naturale vulcanizzazione ed altri trattamenti chimici
65. Gomma sintetica produzione e lavorazione
66. Grafite artificiale produzione
67. Grassi ed acidi grassi grassi: estrazione e lavorazione di grassi animali
e vegetali (con l'esclusione della prima spremitura delle olive per la produzione
dell'olio vergine di oliva); acidi grassi: produzione e lavorazione (saponificazione
e distillazione)
68. Grassi idrogenati produzione
69. Idrocarburi frazionamento, purificazione, lavorazione e deposito (esclusi
i servizi stradali di sola distribuzione)
70. Inchiostri produzione
71. Intermedi per coloranti produzione
72. Lana carbonizzo con acidi
73. Leghe metalliche produzione
74. Legno distillazione, trattamento per la conservazione
75. Lino trattamento, lavorazione
76. Linoleum produzione
77. Lucidi per calzature produzione
78. Mangimi semplici di origine animale preparazione intermedia e produzione
79. Materie plastiche produzione di monomeri e di intermedi; produzione di resine
per polimerizzazione, poliaddizione, policondensazione; trasformazione (con
esclusione delle lavorazioni meccaniche a freddo)
80. Metalli (quelli non già considerati come singola voce) lavorazione
dei minerali per la separazione e raffinazione dei metalli
81. Metalli fucine, forge, laminatoi a caldo e a freddo, estruzione, stampaggio
e tranciatura ed altri trattamenti termici, fonderie di rottami di recupero
e smaltatura
82. Minerali e rocce macinazione e frantumazione
83. Minerali non metallici lavorazione e trasformazione
84. Minerali solforati arrostimento
85. Oli di flemma, acetati di produzione
86. Oli essenziali ed essenze produzione, lavorazione, deposito
87. Oli minerali lavorazione e rigenerazione
88. Oli sintetici produzione, lavorazione e rigenerazione
89. Opoterapici (vedi estratti d'organo)
90. Ossa e sostanze cornee deposito, lavorazione, impiego
91. Pelli fresche deposito e trattamenti
92. Peltro
B) - Prodotti e materiali Fasi interessate dell'attività industriale
93. Pergamena e pergamina produzione
94. Pigmenti metallici produzione
95. Pitture e vernici produzione, miscelazione, confeziona- mento
96. Piume, mezze piume e piumini deposito e trattamenti di materiale grezzo
97. Pneumatici produzione e ricostruzione
98. Resine sintetiche (vedi materie plastiche)
99. Rifiuti solidi e liquami depositi ed impianti di depurazione e trattamento
100. Rifiuti tossici e nocivi di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ed
alla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e successive
modificazioni trattamento, lavorazione. deposito
101. Sangue animale lavorazione
102. Sanse estrazione con solventi
103. Saponi (vedi grassi ed acidi grassi)
104. Sardine
105. Scisti (vedi asfalti)
106. Seta preparazione
107. Smalti e lacche (non comprese in altre voci) produzione, miscelazione,
confeziona-mento
108. SoSolventi alogenati produzione, impiego (ad esclusione dell'impiego nelle
lavanderie a secco), deposito, miscelazione, confezionamen-to)
109. Tabacchi manifattura
110. Tannici, estratti e scorze concianti (vedi concianti naturali e sintetici)
produzione e formulazione
111. Tessuti (filati) catramatura, bitumatura, smaltatura e impregnazione con
resine e solvente organico;impermeabilizzazione, appretto, colorazione e stampa
112. Torba lavorazione
113. Vetro produzione di lastre, contenitori, fibre ottiche e vetri ottici
114. Vinacce lavorazione
C) - Attività industriali
1. Allevamento di animali
2. Allevamento di larve ed altre schede per la pesca
3. Autocisterne, fusti ed altri contenitori; lavaggio della capacità
interna; rigenerazione
4. Carpenterie, carrozzerie e martellerie
5. Centrali termoelettriche
6. Concerie
7. Deposito e demolizione di autoveicoli ed altre apparecchiature elettromeccaniche
e loro parti fuori uso (e recupero materiali)
8. Distillerie
9. Filande
10. Galvanotecnica, galvanoplastica, galvanostegia
11. Impianti e lavoratori nucleari:impianti nucleari di potenza e di ricerca
impianti per il trattamento dei combustibili nuclearilavoratori ad alto livello
di attività
12. Inceneritori
13. Industrie chimiche:produzioni anche per la via petrolchimica non considerate
nelle altre voci
14. Liofilizzazione di sostanze alimentari, animali e vegetali
15. Macelli, inclusa la scuoiatura e la spennatura
16. Motori a scoppio: prova dei motori
17. Petrolio: raffinerie
18. Salumifici con macellazione
19. Scuderie e maneggi
20. Smerigliatura e sabbiatura
21. Stazioni di disinfestazione
22. Tipografie con rotative
23. Verniciatura a fuoco e con vernici a solvente organico
24. Zincatura per immersione in bagno fuso
25. Zuccherifici e raffinazioni dello zucchero
Parte II - INDUSTRIE DI SECONDA CLASSE
A) - Sostanze chimiche Fasi interessate dell'attività industriale
1. Acido citrico produzione
2. Acido lattico produzione
3. Acido salicilico produzione
4. Acido tartarico produzione
5. Allume produzione
6. Alluminio solfato produzione
7. Bario idrossido produzione
8. Bario perossido produzione
9. Calcio citrato produzione
10. Zinco e composti produzione con processo elettrolitico
B) - Materiali e prodotti Fasi interessate dell'attività industriale
1. Abrasivi fabbricazione di mole e manufatti
2. Accumulatori carica (con esclusione delle officine di elettrauto)
3. Aceto produzione, deposito
4. Alluminio lavorazione
5. Benzina (vedi idrocarburi)
6. Bevande fermentate produzione
7. Bianco di zinco produzione
8. Cacao e surrogati torrefazione
9. Caffè e surrogati torrefazione
10. Calzature in cuoio produzione
11. Candele di cera, stearina paraffina e simili produzione
12. Cappelli produzione
13. Cartoni per confezioni di valigie ed altro lavorazione
14. Cementi produzione industriale di manufatti (ad eccezione del cemento-amianto
contemplato alla voce amianto nella parte I-B)
15. Ceralacca produzione
16. Compensati, truciolati, paniforti lavorazione
17. Componenti elettronici e circuiti stampati produzione
18. Cosmetici formulazione
19. Cotone trattamenti e lavorazioni (con esclusione della filatura e tessitura)
20. Cremore di tartaro produzione
21. Cuoio rigenerato produzione
22. Detergenti formulazione
23. Farmaceutici formulazione
24. Fecce di vino essiccazione
25. Formaggi deposito
26. Frutta e verdura deposito
27. Grassi e acidi grassi grassi: deposito; acidi grassi: lavorazioni non contemplate
nella prima classe e deposito
28. Idrocarburi servizi stradali di sola distribuzione
29. Iuta trattamenti e lavorazione con esclusione della filatura e tessitura
30. Kapok trattamenti e lavorazione con esclusione della filatura e tessitura
31. Laminati plastici lavorazioni meccaniche a freddo
32. Lana preparazione e purificazione
33. Lana meccanizzata lavorazione
34. Lanolina produzione
35. Laterizi produzione
36. Legno ionifumazione
37. Liscivia da bucato produzione
38. Magnesio lingottatura in sali fusi
B) - Materiali e prodotti Fasi interessate dell'attività industriale
39. Mangimi semplici di origine vegetale, e mangimi composti, integrati e non
produzione, deposito
40. Mangimi semplici di origine animale e chimico industriale deposito
41. Materie plastiche lavorazioni meccaniche a freddo
42. Pegamoide produzione
43. Peli animali lavorazione, impiego per la produzione di pennelli, feltri
e affini
44. Pelli conciate rifiniture
45. Piume, mezze piume e piumini lavorazione e deposito di materiale, di materiale
bonificato
46. Profumi preparazione
47. Resine e lattici naturali non compresi in altre voci preparazione
48. Riso lavorazione
49. Semi (non compresi in altre voci) torrefazione
50. Specchi produzione
51. Stracci cernita e deposito
52. Sughero lavorazione
53. Taffettà, cerate, tele cerate produzione
C) - Attività industriali
1. Calderai
2. Candeggio
3. Cantine industriali
4. Decaffeinizzazione
5. Falegnamerie
6. Fonderie di seconda fusione
7. Friggitorie
8. Impianti e laboratori nucleari: lavoratori a medio e basso livello di attività
9. Lavanderie a secco
10. Macinazione ed altre lavorazioni della industria molitoria dei cereali
11. Officine per la lavorazione dei metalli: lavorazioni non considerate in
altre voci
12. Salumifici senza macellazione
13. Stazioni di disinfezione
14. Stazioni di servizio per automezzi e motocicli
15. Tinture di fibre con prodotti che non ricadono in altre voci
16. Tipografie senza rotative
17. Vetrerie artistiche