| D.M. Ambiente 25 ottobre 1998 n. 471 |
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| Regolamento attuativo dell'articolo
17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante norme in materia
di bonifica dei siti inquinanti, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 8 novembre 1997 n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998 n. 426
(S.O. n. 218/L alla G.U. 15 dicembre 1999, n. 293) |
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| Il Ministro dell'ambiente |
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| di concerto con |
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| i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
e della sanità |
| Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante
"attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, modificato
ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e con la
legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare gli articoli 17, 18, comma
1, lettera n, e 22, comma 5; |
| Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998,
n. 400; |
| D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data
1° luglio 1999; |
| Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 30 agosto 1999; |
| Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri del ……..; |
| adotta il presente regolamento |
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| Articolo 1 |
| Campo di applicazione |
| 1. Il presente regolamento stabilisce i criteri, le procedure
e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale
dei siti inquinanti, ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 5 febbario 1997,
n. 22, e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine disciplina: |
| a) i limiti di accettabilità della contaminazione di suoli,
delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica
destinazione d'uso dei siti; |
| b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi
dei campioni; |
| c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica
ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione
dei relativi progetti; |
| d) i criteri per le operazioni di bonifica di suoli e falde
acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti
di batteri naturalmente presenti nel suolo; |
| e) il censimento dei siti potenzialmente inquinati, l'anagrafe
dei siti da bonificare e gli interventi di bonifica e ripristino ambientale
effettuati da parte della Pubblica amministrazione; |
| f) i criteri per l'individuazione dei siti inquinati di
interesse nazionale. |
| 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano
all'abbandono di rifiuti disciplinato dall'articolo 14, del Dlgs 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni. In ogni caso si
dovrà procedere alla classificazione, quantificazione ed indicazione della
localizzazione nel sito dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato,
ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da
effettuare ai sensi del presente decreto nel caso in cui, a seguito della
rimozione, avvio a recupero e smaltimento dei suddetti rifiuti, si accerti
il superamento o il pericolo concreto ed attuale di superamento dei valori
di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3, comma 1. |
| 3. Le norme del presente decreto che disciplinano la competenza
e la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza non
si applicano qualora la vigilanza ed il controllo sugli impianti produttivi
e di gestione dei rifiuti nonché l'adozione delle misure necessarie per
prevenire i rischi e limitare le conseguenze di incidenti a tutela dell'ambiente
e della salute umana siano disciplinati da disposizioni speciali. In tal
casi la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti restano comunque disciplinati
dal presente decreto. |
| 4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano,
se non in quanto espressamente richiamate, agli interventi di bonifica disciplinati
da leggi speciali. |
| 5. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per
le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalla Regione
con appositi piani. |
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| Articolo 2 |
| Definizioni |
| Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende
per: |
| a) Sito: area o porzione di territorio, geograficamente
definita e delimitata, intesa nelle diverse matrici ambientali e comprensiva
delle eventuali strutture edilizie ed impiantistiche presenti; |
| b) Sito inquinato: sito che presenta livelli di contaminazione
o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo o del sottosuolo
o delle acque superficiali o delle acquee sotterranee tali da determinare
un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito.
Ai fini presente decreto è inquinato il sito nel quale anche uno solo dei
valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo o nel sottosuolo
o nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali risulta superiore ai
valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal presente regolamento; |
| c) Sito potenzialmente inquinato: sito nel quale, a causa
di specifiche attività antropiche pregresse o in atto, sussiste la possibilità
che nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque superficiali o nelle acque
sotterranee siano presenti sostanze contaminanti in concentrazioni tali
da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale
o costruito; |
| d) Messa in sicurezza: ogni intervento necessario ed urgente
per rimuovere le fonti inquinanti, contenere la diffusione degli inquinanti
e impedire il contatto con le fonti inquinanti presenti nel sito, in attesa
degli interventi di bonifica e ripristino ambientale o degli interventi
di messa in sicurezza permanente; |
| e) Bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare
le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni
delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque
superficiali o nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore
ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal presente regolamento; |
| f) Bonifica con misure di sicurezza: l'insieme degli interventi
atti a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel
sottosuolo, nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali a valori
di concentrazione superiori ai valori concentrazione limite accettabili
stabiliti per la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici,
qualora i suddetti valori di concentrazione limite accettabili non possano
essere raggiunti neppure con l'applicazione, secondo i principi della normativa
comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili.
In tali casi per l'uso del sito devono essere previste apposite misure di
sicurezza, piani di monitoraggio e controllo ed eventuali limitazioni rispetto
alle previsioni degli strumenti urbanistici. I valori di concentrazione
residui di sostanze inquinanti devono comunque essere tali da garantire
la tutela della salute pubblica e la protezione dell'ambiente naturale o
costruito; |
| g) Misure di sicurezza: gli interventi e gli specifici
controlli necessari per impedire danni alla salute pubblica o all'ambiente
derivanti dai livelli di concentrazione residui di inquinanti nel suolo,
nel sottosuolo, nelle acque sotterranee e superficiali o dalla presenza
di rifiuti stoccati sottoposti ad interventi di messa in sicurezza permanente,
nonché le azioni di monitoraggio idonee a garantire, in particolare, il
controllo nel tempo dell'efficacia delle limitazioni d'uso, qualora, pur
applicando, secondo i principi della normativa comunitaria, le migliori
tecnologie disponibili a costi sopportabili, la bonifica ed il ripristino
ambientale non consentono di rispettare i valori di concentrazione limite
accettabili stabiliti dal presente regolamento per la destinazione d'uso
prevista dagli strumenti urbanistici o non sia possibile rimuovere la fonte
inquinante costituita dai rifiuti stoccati; |
| h) Ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione
ambientale e paesaggistica, costituenti complemento degli interventi di
bonifica nei casi in cui sia richiesto, che consentono di recuperare il
sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme
agli strumenti urbanistici in vigore, assicurando la salvaguardia della
qualità delle matrici ambientali; |
| i) Messa in sicurezza permanente: insieme degli interventi
atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici
ambientali circostanti qualora le fonti inquinanti siano costituite da rifiuti
stoccati e non sia possibile procedere alla rimozione degli stessi pur applicando
le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, secondo i principi
della normativa comunitaria. In tali casi devono essere previste apposite
misure di sicurezza, piani di monitoraggio e controllo ed eventuali limitazioni
d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici. I valori di
concentrazione delle sostanze inquinanti nelle matrici ambientali influenzate
dall'inquinamento derivante dai rifiuti stoccati non devono superare nel
suolo, sottosuolo, acque sotterranee e acque superficiali i valori previsti
nell'allegato 1; |
| j) Inquinamento diffuso: contaminazione o alterazioni chimiche,
fisiche o biologiche del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali
o delle acque sotterranee imputabili alla collettività indifferenziata e
determinate da fonti diffuse. |
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| Articolo 3 |
| Valori di concentrazione limite accettabili e metodologie
di intervento |
| 1. I valori di concentrazione limite accettabili per le
sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee,
in relazione alla specifica destinazione d'uso del sito, nonché i criteri
per la valutazione della qualità delle acque superficiali sono indicati
nell'allegato 1. |
| 2. Le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi
dei campioni al fine dell'accertamento del superamento dei valori limite
di cui al comma 1 sono definiti nell'allegato 2. |
| 3. Gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di
bonifica con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente e di
ripristino ambientale devono essere adottate secondo i criteri previsti
nell'allegato 3. |
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| Articolo 4 |
| Obbligo di bonifica e ripristino ambientale |
| 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 6, in
caso di superamento o di pericolo concreto ed attuale di superamento dei
valori di concentrazione limite accettabili per le sostanze inquinanti di
cui all'articolo 3, comma 1, il sito interessato deve essere sottoposto
ad interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino
ambientale per eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti
o ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti a valori di concentrazione
almeno pari ai suddetti valori di concentrazione limite accettabili, ai
sensi e con le modalità previste dal presente decreto. |
| 2. Per ogni sostanza i valori di concentrazione da raggiungere
con gli interventi di bonifica e ripristino ambientale sono tuttavia riferiti
ai valori del fondo naturale nei casi in cui, applicando le procedure di
cui all'allegato 2, sia dimostrato che nell'intorno non influenzato dalla
contaminazione del sito i valori di concentrazione del fondo naturale per
la stessa sostanza risultano superiori a quelli indicati nell'allegato 3. |
| 3. I valori di concentrazione da raggiungere con la bonifica
ed il ripristino ambientale possono essere più restrittivi di quelli previsti
per la specifica destinazione d'uso qualora il corpo idrico ricettore compreso,
anche parzialmente, nel sito da bonificare sia classificato come area sensibile
ai sensi della normativa sulla tutela delle acque dagli inquinamenti, ovvero
ricorrano situazioni accertate di particolare vulnerabilità delle acque
all'inquinamento ovvero sia necessario tutelare la qualità delle acquee
destinate ad uso potabile. |
| 4. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale di
un sito inquinato devono privilegiare il ricorso a tecniche che favoriscano
la riduzione della movimentazione, il trattamento nel sito ed il riutilizzo
del suolo, del sottosuolo e dei materiali di riporto sottoposti a bonifica. |
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| Articolo 5 |
| Bonifica con misure di sicurezza e ripristino ambientale |
| 1. Qualora il progetto preliminare di cui all'articolo
10 dimostri che i valori di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo
3, comma 1, non possono essere raggiunti nonostante l'applicazione, secondo
i principi della normativa comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili
a costi sopportabili, il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa
nel territorio di più Comuni, la Regione, può autorizzare, interventi di
bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, che garantiscano,
comunque, la tutela ambientale e sanitaria anche se i valori di concentrazione
residui previsti nel sito risultano superiori a quelli stabiliti nell'allegato
1. Tali valori di concentrazione residui sono determinati in base ad una
metodologia di analisi di rischio riconosciuta a livello internazionale
che assicuri il soddisfacimento dei requisiti indicati nell'allegato 4. |
| 2. Il provvedimento che approva il progetto ed autorizza
gli interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 1 deve
stabilire le misure di sicurezza ed i piani di monitoraggio e controllo
necessari ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo e può fissare
limitazioni temporanee o permanenti o particolari modalità per l'utilizzo
dell'area. Tali prescrizioni possono comportare variazione degli strumenti
urbanistici e dei piani territoriali che si rendano necessarie per garantire
l'attuazione delle misure di sicurezza e delle limitazioni o modalità d'uso
del sito, ferma restando la destinazione d'uso. |
| 3. Le misure di sicurezza e le limitazioni temporanee o
permanenti o le particolari modalità previste per l'utilizzo dell'area devono
risultare dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo
18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n.47, nonché dalla cartografia
e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale
del Comune ed essere comunicati all'Ufficio tecnico erariale competente. |
| 4. Gli interventi di bonifica con misure di sicurezza e
ripristino ambientale di un sito inquinato devono privilegiare il ricorso
a tecniche che favoriscano la riduzione della movimentazione, il trattamento
nel sito ed il riutilizzo del suolo, del sottosuolo e dei materiali di riporto
sottoposti a bonifica. |
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| Articolo 6 |
| Interventi di messa in sicurezza permanente e ripristino
ambientale |
| 1. Qualora la fonte inquinante sia costituita da rifiuti
stoccati ed il progetto preliminare di cui all'articolo 10 dimostri che,
nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi
sopportabili, secondo i principi della normativa comunitaria, non sia possibile
la rimozione dei rifiuti stessi, il Comune o, se l'intervento riguarda un'area
compresa nel territorio di più Comuni, la Regione. Può autorizzare interventi
di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale, eventualmente
prevedendo interventi di ingegneria naturalistica. |
| 2. Nei siti sottoposti ad interventi di messa in sicurezza
permanente possono restare stoccati solo i rifiuti presenti nel sito stesso
che costituiscono la fonte inquinante e i residui originati dal loro trattamento. |
| 3. Ai siti sottoposti ad interventi di messa in sicurezza
permanente si applicano le norme tecniche, finanziarie ed amministrative
e le garanzie previste ai sensi del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modifiche ed integrazioni, per il controllo e la gestione delle discariche
dopo la chiusura, fatto, comunque, salvo l'obbligo di procedere agli interventi
di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale qualora si determinino
situazioni di inquinamento o di pericolo concreto ed attuale di inquinamento. |
| 4. Le misure di sicurezza e le limitazioni temporanee o
permanenti o le particolari modalità previste per l'utilizzo dell'area devono
risultare dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo
18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n.47, nonché dalla cartografia
e dalla norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale
del Comune ed essere comunicati all'Ufficio Tecnico Erariale competente. |
| 5. Gli interventi di messa in sicurezza permanente devono
privilegiare, ove possibile, il ricorso a tecnologie di trattamento di fiuti
e di riduzione del volume dei rifiuti stessi al fine di limitare la superficie
e il volume complessivi del sito interessato da tali interventi. |
| 6. E' fatto comunque salvo l'obbligo di procedere alla
bonifica ai sensi degli articoli 4 e 5 dell'area influenzata dalla fonte
inquinante costituita dai rifiuti stoccati qualora i valori di concentrazione
nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali
risultino superiori ai valori di concentrazione limite accettabili di cui
all'articolo 3, comma 1. |
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| Articolo 7 |
| Notifica di pericolo di inquinamento e interventi di messa
in sicurezza d'emergenza |
| 1. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento
dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3, comma
1, o un pericolo concreto e attuale di superamento degli stessi, è tenuto
a darne comunicazione al Comune, alla Provincia e alla regione nonché agli
organi di controllo ambientale e sanitario, entro le quarantotto ore successive
all'evento, precisando: |
| a) il soggetto responsabile dell'inquinamento o del pericolo
di inquinamento e il proprietario del sito; |
| b) l'ubicazione e le dimensioni dell'area contaminata o
a rischio di inquinamento; |
| c) i fattori che hanno determinato l'inquinamento o il
pericolo di inquinamento; |
| d) le tipologie e le quantità dei contaminanti immessi
o che rischiano di essere immessi nell'ambiente; |
| e) le componenti ambientali interessate, quali ad esempio,
suolo, corpi idrici, flora, fauna; |
| f) la stima dell'entità della popolazione a rischio o,
se ciò non è possibile, le caratteristiche urbanistiche e territoriali dell'area
circostante a quella potenzialmente interessata dall'inquinamento. |
| 2. Entro le quarantotto ore successive al termine di cui
al comma 1, il responsabile della situazione di inquinamento o di pericolo
di inquinamento deve comunicare al Comune, alla Provincia e alla Regione
territorialmente competenti gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza
adottati e in fase di esecuzione. La comunicazione deve essere accompagnata
da idonea documentazione tecnica dalla quale devono risultare le caratteristiche
dei suddetti interventi. |
| 3. Entro trenta giorni, dal ricevimento della comunicazione
di cui al comma 2, il Comune o, se l'inquinamento interessa il territorio
di più Comuni, la Regione verifica l'efficacia degli interventi di messa
in sicurezza d'emergenza adottati e può fissare prescrizioni ed interventi
integrativi, con particolare riferimento alle misure di monitoraggio da
attuare per accertare le condizioni di inquinamento ed ai controlli da effettuare
per verificare l'efficacia degli interventi attuati a protezione della salute
pubblica e dell'ambiente circostante. |
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| Articolo 8 |
| Ordinanze |
| 1. Qualora i soggetti e gli organi pubblici che accertino
nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali una situazione di pericolo
di inquinamento o la presenza di siti nei quali i livelli di inquinamento
sono superiori ai valori di concentrazione limite accettabili di cui all'allegato
1 ne danno comunicazione alla Regione, alla Provincia ed al Comune. |
| 2. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma
1, con propria ordinanza diffida il responsabile dell'inquinamento ad adottare
i necessari interventi di messa in sicurezza, di bonifica e ripristino ambientale
ai sensi del presente regolamento. |
| 3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata
anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo
17, commi 10 e 11, del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche
ed integrazioni. |
| 4. Il responsabile dell'inquinamento deve provvedere agli
adempimenti di cui all'articolo 7, comma 2, entro le quarantotto ore successive
alla notifica dell'ordinanza. Se il responsabile dell'inquinamento non sia
individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito inquinato
né altro soggetto interessato, i necessari interventi di messa in sicurezza
d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale o di messa in sicurezza
permanente sono adottati dalla Regione o dal Comune ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 17, commi 9,10, e 11 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22. |
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| Articolo 9 |
| Interventi ad iniziativa degli interessati |
| 1. Il proprietario di un sito o altro soggetto che, al
di fuori dei casi di cui agli articoli 7 e 8, intenda attivare di propria
iniziativa le procedure per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza,
di bonifica e di ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 17, comma
13 bis del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, e del presente regolamento, è tenuto
a comunicare alla Regione, alla Provincia ed al Comune la situazione di
inquinamento rilevata nonché gli eventuali interventi di messa in sicurezza
d'emergenza necessari per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente
adottati e in fase di esecuzione. La comunicazione deve essere accompagnata
da idonea documentazione tecnica dalla quale devono risultare le caratteristiche
dei suddetti interventi. |
| 2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui al comma 1, il Comune o, se l'inquinamento interessa il territorio
di più Comuni, la Regione verifica l'efficacia degli interventi di messa
in sicurezza d'emergenza adottati e può fissare prescrizioni ed interventi
integrativi, con particolare riferimento alle misure di monitoraggio da
attuare per accertare le condizioni di inquinamento ed ai controlli da effettuare
per verificare l'efficacia degli interventi attuati a protezione della salute
pubblica e dell'ambiente circostante. |
| 3. Qualora il proprietario o altro soggetto interessato
proceda ai sensi dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la decorrenza dell'obbligo di bonifica verrà
definita dalla Regione territorialmente competente in base alla pericolosità
del sito determinata con i criteri di cui all'articolo 14, comma 3, nell'ambito
del Piano regionale o dei suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la
facoltà dell'interessato di procedere agli interventi di bonifica e ripristino
ambientale prima del suddetto termine. |
| 4. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere alla
contestuale bonifica di una pluralità di siti che interessano il territorio
di più Regioni o vi siano più soggetti interessati alla bonifica di un medesimo
sito di rilevanza nazionale, i tempi e le modalità di intervento possono
essere definiti, rispettivamente, con apposito accordo di programma stipulato,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con tutte le Regioni interessate o con il Ministro dell'ambiente di concerto
con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con le Regioni interessate. |
| 5. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere alla
contestuale bonifica di una pluralità di siti che interessano tutto il territorio
nazionale, i tempi e le modalità di intervento possono essere definiti con
apposito accordo di programma stipulato, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con il Ministro dell'ambiente di
concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. |
| 6. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle
situazioni di inquinamento o di pericolo concreto ed attuale di inquinamento
determinate da eventi, anche accidentali, verificatisi in data successiva
all'entrata in vigore del presente regolamento. |
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| Articolo 10 |
| Approvazione del progetto e autorizzazione degli interventi
di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente |
| 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, gli interventi
di bonifica e ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di
cui agli articoli 4, 5 e 6 sono effettuati sulla base di apposita progettazione,
da redigere sulla base dei criteri generali e linee guida previsti nell'allegato
4, che si articola nei seguenti tre livelli di approfondimenti tecnici progressivi:
Piano della caratterizzazione, Progetto preliminare e Progetto definitivo.
I criteri generali stabiliti nell'allegato 4 si applicano fino alla determinazione
delle linee guida e dei criteri da parte della Regione. |
| 2. Entro 30 giorni dall'evento che ha determinato il superamento
dei valori di concentrazione limite accettabili o dalla individuazione della
situazione di pericolo concreto e attuale di superamento dei valori di concentrazione
limite accettabili o dalla notifica dell'ordinanza di cui all'articolo 8
o, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, dalla comunicazione
effettuata dall'interessato o, qualora necessario, dalla conclusione degli
interventi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, deve essere presentato
al Comune e alla Regione il Piano della caratterizzazione predisposto secondo
i criteri definiti nell'allegato 4. |
| 3. Il progetto definitivo deve essere presentato al Comune
e alla Regione entro e non oltre un anno dalla scadenza del termine di cui
al comma 2. Il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio
di più Comuni, la Regione, approva il progetto definitivo entro novanta
giorni dalla presentazione, sentita una Conferenza di servizi convocata
ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive
modifiche ed integrazioni, alla quale sono chiamati a partecipare gli Enti
locali interessati, l'ARPA competente per territorio e tutte le altre amministrazioni
competenti per le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese,
i nulla osta, i pareri e gli altri atti di assenso di cui al comma 10. Se
il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di
valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, l'approvazione
del progetto medesimo è subordinato all'acquisizione della relativa pronuncia
di compatibilità da parte dell'amministrazione competente. In tali casi
i termini previsti dal presente decreto sono sospesi sino alla conclusione
della procedura di valutazione di impatto ambientale. |
| 4. Il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa
nel territorio di più Comuni, la Regione, sentita la Conferenza di servizi,
approva il piano della caratterizzazione e ne autorizza l'esecuzione, eventualmente
richiedendo integrazioni e imponendo specifiche prescrizioni. |
| 5. Sulla base dei risultati dell'esecuzione del Piano della
caratterizzazione deve essere predisposto e trasmesso al Comune e alla Regione
il progetto preliminare redatto secondo le modalità definite nell'allegato
4. Il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio
di più Comuni, la Regione, sentita la Conferenza di servizi, approva il
progetto preliminare, con la perimetrazione definitiva dell'area influenzata
dalla fonte inquinante eventualmente richiedendo integrazioni e imponendo
specifiche prescrizioni. |
| 6. Sulla base del progetto preliminare è predisposto il
progetto definitivo di bonifica e ripristino ambientale o di bonifica e
ripristino e bonifica ambientale con misure di sicurezza o di messa in sicurezza
permanente, che stabilisce le eventuali prescrizioni e limitazioni per l'uso
del sito. |
| 7. I progetti di bonifica e ripristino ambientale con misure
di sicurezza di cui all'articolo 5 possono essere approvati solo se siano
rispettate tutte le seguenti condizioni: |
| a) il Progetto preliminare dimostri che i valori di concentrazione
limite accettabili di cui all'allegato 1 non possono essere raggiunti neppure
con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili; |
| b) i valori di concentrazione residui da raggiungere per
lo specifico sito per la destinazione d'uso prevista garantiscano la tutela
della salute e dell'ambiente influenzato dall'impatto del sito; questa condizione
deve essere verificata sulla base di un'analisi del rischio condotta secondo
i criteri indicati nell'allegato 4; |
| c) il Progetto preliminare di bonifica e ripristino ambientale
preveda e descriva le misure di sicurezza da adottare nel sito e nell'area
circostante, i piani di monitoraggio ed i controlli da eseguire per valutare
l'efficacia nel tempo degli interventi di bonifica e delle misure di sicurezza
adottate. |
| 8. I progetti di messa in sicurezza permanente possono
essere approvati solo se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6. |
| 9. Con il provvedimento di approvazione del progetto definitivo
sono autorizzati gli interventi necessari per l'attuazione del progetto
stesso e sono stabili i relativi tempi d'esecuzione, sono indicate le eventuali
prescrizioni per l'esecuzione dei lavori è fissata l'entità delle garanzie
finanziarie in misura non inferiore al 20% del costo stimato dell'intervento
che devono essere prestate a favore della Regione per la corretta esecuzione
e il completamento degli interventi medesimi. Il provvedimento è comunque
comunicato alla Regione, alla Provincia ed al Comune interessati. |
| 10. Ai fini solo della realizzazione e dell'esercizio degli
impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto definitivo,
e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione
di cui al comma 9 sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le
concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi
previsti dalla legislazione vigente. L'autorizzazione costituisce, altresì,
variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza
ed indifferibilità dei valori qualora la realizzazione e l'esercizio dei
suddetti impianti ed attrezzature rivesta carattere di pubblica utilità. |
| 11. Nel caso di bonifica e ripristino ambientale di siti
interessati da attività produttive in esercizio, fatto salvo l'obbligo di
garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Comune o,
se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più Comuni,
la Regione, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti
interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la
prosecuzione delle attività. |
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| Articolo 11 |
| 1. Qualora dal progetto preliminare risulti che la bonifica
o la bonifica con misure di sicurezza presenti particolare complessità a
causa della natura degli interventi o dell'estensione dell'area interessata
dai medesimi, l'approvazione del progetto preliminare può consentire che,
fermo restando l'obbligo di prestare la garanzia per l'intero intervento,
il progetto definitivo di bonifica o di bonifica con misure di sicurezza
sia articolato in fasi progettuali distinte per rendere possibile la valutazione
dell'adozione di tecnologie innovative o la realizzazione degli interventi
per singole aree. |
| 2. Ogni fase progettuale dovrà contenere un dettagliato
rapporto delle operazioni svolte e dei risultati ottenuti nella fase precedente
secondo le indicazioni dell'allegato 4 ed essere approvata tenendo conto
dei risultati dell'attuazione delle fasi progettuali precedenti. |
| 3. Nell'autorizzazione dovrà essere indicato il termine
di presentazione del progetto di bonifica della fase successiva. |
| |
| Articolo 12 |
| Controlli |
| 1. La documentazione relativa al Piano della caratterizzazione,
al Progetto preliminare, al Progetto definitivo, comprensivo delle misure
di sicurezza, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle
prescrizioni eventualmente dettate, sono trasmessi alla Provincia ai fini
dell'effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti
approvati. |
| 2. Il completamento degli interventi di bonifica e ripristino
ambientale e la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati
dalla Provincia mediante apposita certificazione predisposta in conformità
ai criteri ed ai contenuti indicati nell'allegato 5. Il completamento degli
interventi di messa in sicurezza permanente e la conformità degli stessi
al progetto approvato non può comunque essere accertato se non decorsi cinque
anni dall'effettuazione del primo controllo ai sensi del comma 4. |
| 3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo
per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, comma
9. |
| 4. Per gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 la Provincia
è altresì tenuta ad effettuare controlli e verifiche periodiche sull'efficacia
delle misure di sicurezza adottate e degli interventi di messa in sicurezza
adottate e degli interventi di messa in sicurezza permanente, anche al fine
di accertare, con cadenza almeno biennale, che le caratteristiche del sito
sottoposto ai predetti interventi siano corrispondenti alla destinazione
d'uso prevista e non comportino rischi per la salute e per l'ambiente, tenuto
anche conto delle conoscenze tecniche e scientifiche nel frattempo intervenute. |
| |
| Articolo 13 |
| Interventi di bonifica e ripristino ambientale che non
richiedono autorizzazione |
| 1. La Regione può individuare tipologie di interventi di
bonifica e ripristino ambientale che possono essere realizzati senza la
preventiva autorizzazione di cui all'articolo 10. |
| 2. Ai fini dell'individuazione dei progetti di cui al comma
1 devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni: |
| a) il volume del terreno contaminato non deve essere superiore
a cento metri cubi; |
| b) il progetto non deve riguardare interventi di bonifica
e ripristino ambientale con misure di sicurezza di cui all'articolo 5 né
interventi di messa in sicurezza permanente di cui all'articolo 6; |
| c) il progetto non deve rientrare tra quelli che in base
alla normativa vigente sono soggetti alla procedura di valutazione di impatto
ambientale. |
| 3. La Regione stabilisce le modalità ed i criteri che devono
essere rispettati per l'esecuzione degli interventi di bonifica, anche con
riferimento alle modalità di recupero e di smaltimento dei rifiuti che derivano
dalle predette attività ed al vincolo della limitazione della movimentazione
dei rifiuti. |
| 4. Il progetto esecutivo relativo agli interventi di cui
al comma 1 deve essere presentato, sessanta giorni prima dell'inizio dei
lavori, al Comune che può chiedere integrazioni e stabilire prescrizioni
e modalità di esecuzione dei lavori medesimi o impedire l'esecuzione degli
interventi che non rispettino i criteri stabiliti dalla Regione. |
| |
| Articolo 14 |
| Interventi effettuati da Regioni e Comuni e ordine di priorità |
| 1. Gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale, di messa in sicurezza permanente e le misure di sicurezza sono
realizzati dal Comune territorialmente competente e, ove questo non provveda
o si tratti di siti che interessano il territorio di più Comuni, dalla Regione,
nei seguenti casi: |
| a) il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile
e il proprietario del sito non provveda; |
| b) il responsabile dell'inquinamento sia individuabile
ma non provveda, né provveda il proprietario del sito da bonificare o altro
soggetto interessato; |
| c) il sito da bonificare sia di proprietà pubblica e il
responsabile dell'inquinamento non sia individuabile o non provveda. |
| 2. La Regione o il Comune provvede agli interventi di bonifica
e ripristino ambientale secondo un ordine di priorità stabilito nel "Piano
regionale per la bonifica delle aree inquinate" di cui all'articolo 22,
del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni,
che costituisce parte integrante dei Piani regionali di gestione dei rifiuti,
salva l'adozione degli interventi di messa in sicurezza resi necessari per
la tutela della salute pubblica e dell'ambiente. |
| 3. L'ordine di priorità degli interventi di bonifica e
ripristino ambientale è definito, per i siti inseriti nell'Anagrafe dei
siti da bonificare di cui all'articolo 17, comma 1, secondo i criteri di
valutazione comparata del rischio definiti dall'Agenzia Nazionale per la
Protezione dell'Ambiente (ANPA). |
| 4. La Regione definisce le procedure e i tempi per l'approvazione
dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1. Tali progetti devono
essere redatti nel rispetto dei tre livelli di approfondimenti tecnici progressivi
stabiliti dall'articolo 10, comma 1, ed in conformità alle linee guida ed
ai criteri stabiliti dalla Regione sulla base dell'allegato 4. I criteri
generali di cui all'allegato 4 si applicano fino alla determinazione delle
linee guida e dei criteri da parte della Regione. |
| 5. Gli interventi effettuati in danno da parte della Pubblica
amministrazione non sono soggetti al versamento delle garanzie finanziarie
di cui all'articolo 10, comma 9. |
| |
| Articolo 15 |
| Interventi di interesse nazionale |
| 1. Gli interventi di interesse nazionale sono individuabili
in relazione alle caratteristiche del sito inquinato, alle quantità e pericolosità
degli inquinanti presenti nel sito medesimo, al rilievo dell'impatto sull'ambiente
circostante al sito inquinato in termini di rischio sanitario ed ecologico
nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali secondo i seguenti
principi e criteri direttivi, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera
n), del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22: |
| a) la bonifica riguardi aree e territori, compresi i corpi
idrici, di particolare pregio ambientale; |
| b) la bonifica riguardi aree e territori tutelati ai sensi
del Dl 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge
8 agosto 1985, n.431; |
| c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dall'inquinamento
risulti particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione
o dell'estensione dell'area interessata; |
| d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento
dell'area sia rilevante; |
| e) l'inquinamento costituisca un rischio per i beni di
interesse storico e culturale di rilevanza nazionale; |
| f) la bonifica riguardi siti compresi nel territorio di
più Regioni. |
| 2. Il responsabile presenta al Ministero dell'ambiente
il Piano di caratterizzazione, il Progetto preliminare e il Progetto definitivo
predisposti secondo i criteri generali stabiliti dall'allegato 4, nei termini
e secondo le modalità di cui all'articolo 10, comunicando altresì, altresì,
le informazioni relative agli interventi di messa in sicurezza adottati
ai sensi dell'articolo 7 o dell'articolo 8. Nel caso in cui il responsabile
non provveda o non sia individuabile e non provveda il proprietario del
sito inquinato né altro soggetto interessato, i progetti sono predisposti
dal Ministero dell'ambiente, che si avvale dell'ANPA, dell'Istituto Superiore
di Sanità e dell'ENEA. |
| 3. Per l'istruttoria tecnica degli elaborati progettuali
di cui al comma 2 il Ministro dell'ambiente si avvale dell'ANPA, delle ARPA
delle Regioni interessate e dell'Istituto Superiore di Sanità. |
| 4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa
con la Regione territorialmente competente, approva il progetto definitivo
tenendo conto delle conclusioni dell'istruttoria tecnica e autorizza la
realizzazione dei relativi interventi. |
| 5. Qualora gli interventi di bonifica e ripristino ambientale
prevedano la realizzazione di impianti di opere sottoposte a procedura di
valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, l'approvazione
di cui al comma 4 è subordinata all'acquisizione della relativa pronuncia
di compatibilità. In tali casi i termini previsti dal presente decreto sono
sospesi sino alla conclusione della procedura di valutazione di impatto
ambientale. |
| 6. L'autorizzazione del progetto definitivo produce gli
effetti di cui all'articolo 10, comma 10. |
| |
| Articolo 16 |
| Censimento dei siti potenzialmente contaminati |
| 1. I Censimenti, effettuati con le modalità di cui al Dm
185 del 16 maggio 1989 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 121 del 26
maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta,
smaltimento e recupero dei rifiuti, ed in particolare agli impianti a rischio
di incidente rilevante di cui al Dpr 17 maggio 1988, n. 175 e successive
modifiche ed integrazioni. |
| 2. Le Regioni ai fini della predisposizione dei Piani regionali
per la bonifica delle aree inquinate, possono procedere, nei limiti delle
disponibilità finanziarie, all'aggiornamento del Censimento dei siti potenzialmente
contaminati, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. |
| |
| Articolo 17 |
| Anagrafe dei siti da bonificare |
| 1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, del Dlgs 5 febbraio
1997, n. 22, le Regioni, sulla base dei criteri definiti dall'ANPA, predispongono
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Anagrafe
dei siti da bonificare che deve contenere: |
| a) l'elenco dei siti da bonificare; |
| b) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica
e ripristino ambientale, di bonifica e ripristino ambientale con misure
di sicurezza, di messa in sicurezza permanente nonché degli interventi realizzati
nei siti medesimi. |
| 2. L'elenco dei siti da bonificare è predisposto e aggiornato
sulla base: |
| a) delle notifiche dei soggetti di cui all'articolo 6 per
i siti di cui si sia verificato il superamento dei valori di concentrazione
limite accettabili di cui all'allegato 1; |
| b) delle notifiche dei soggetti interessati per i siti
di cui si sia verificato il superamento dei valori di concentrazione limite
accettabili di cui all'allegato 1; |
| c) degli accertamenti eseguiti dall'autorità competente
che attestino un superamento dei valori di concentrazione limite accettabili
di cui all'articolo, comma 1, per i siti inseriti nel Censimento dei siti
potenzialmente contaminati; |
| d) delle comunicazioni dei soggetti e organi pubblici che
nell'esercizio delle proprie funzioni abbiano individuato siti inquinati. |
| 3. La Regione a seguito dell'inserimento di un sito nell'Anagrafe
dei siti da bonificare ne dà comunicazione al Comune, che diffida il responsabile
dell'inquinamento ad avviare la procedura di cui all'articolo 6, dandone
comunicazione al proprietario del sito. Qualora il responsabile dell'inquinamento
non sia individuabile e il proprietario del sito non avvii la procedura
medesima, il Comune o la Regione provvedono a realizzare d'ufficio gli interventi
di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale secondo l'ordine
di priorità fissati nel Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate. |
| 4. L'inserimento di un sito nell'Anagrafe dei siti da bonificare
deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo
18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. nonché dalla cartografia
e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale
del Comune ed essere comunicati all'Ufficio Tecnico Erariale competente. |
| 5. Per garantire l'efficacia della raccolta e del trasferimento
dei dati e delle informazioni, l'ANPA definisce, in collaborazione con le
Regioni e le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente, i contenuti
e la struttura dei dati essenziali dell'Anagrafe nonché le modalità della
loro trasposizione in sistemi informativi collegati alla rete del sistema
informativo nazionale per l'ambiente. |
| |
| Articolo 18 |
| Norme finali e transitorie |
| 1. Ai fini del contributo per gli interventi di bonifica
e ripristino ambientale, non possono essere considerati gli oneri relativi
alla realizzazione di opere di edilizia residenziale, commerciale ed industriale. |
| 2. Restano validi ed efficaci i procedimenti di approvazione
di progetti di bonifica e di autorizzazione dei relativi interventi per
i quali è intervenuto il provvedimento finale o l'istruttoria si è conclusa
con parere favorevole degli organi a tal fine competenti prima dell'entrata
in vigore del presente regolamento. |
| 3. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale in
corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono inseriti
nell'Anagrafe dei siti da bonificare di cui all'articolo 17. |
| 4. E' fatto, comunque, salvo l'obbligo di ripristino dello
stato dei luoghi e di risarcimento del danno ambientale ai sensi dell'articolo
18 della legge 8 luglio 1986, n. 349. |
| 5. Nel caso in cui il sito inquinato sia oggetto di procedura
esecutiva immobiliare ovvero delle procedure concorsuali di cui al Regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Comune domanda l'ammissione al passivo
ai sensi degli articoli 93 e 101 del decreto medesimo per una somma corrispondente
all'onere di bonifica preventivamente determinato in via amministrativa. |
| 6. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, che provvedono in
conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione. |
| 7. Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 costituiscono parte integrante
del presente regolamento. |
| 8. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana. |
| |
| |
| Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
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| Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE
- Serie Generale - n.278 |
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| ART.16 del 28/11/97 |
| Spedizioni transfrontaliere |
| 1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate
dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993, e successive
modifiche ed integrazioni. |
| 2. Sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento
CEE n. 259/93, gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano,
la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni
di rifiuti solidi urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Città
del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 20 del regolamento CEE n. 259/93. |
| 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del tesoro
e dei trasporti e della navigazione, nel rispetto delle norme del regolamento
CEE n. 259/93 disciplina: |
| a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle
garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo
27 del regolamento; |
| b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori
ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento; |
| c) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti
prodotti negli Stati di cui al comma 2. |
| 4. Ai sensi e per gli effetti del regolamento: |
| a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione
sono le regioni e le province autonome; |
| b) l'autorità di transito è il Ministero dell'ambiente; |
| c) corrispondente è il Ministero dell'ambiente. |
| 5. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni
di cui all'articolo 38 del regolamento CEE n. 259/93 al Ministero dell'ambiente,
per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea. |
|
| ART. 17 del 28/11/97 |
| Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati |
| 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano, definisce: |
| a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli,
delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica
destinazione d'uso dei siti; |
| b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi
dei campioni; |
| c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica
ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione
dei progetti di bonifica; |
| c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde
acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti
di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di
contaminazione del suolo e delle acque acquifere. |
| 1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio
1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento
e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente
rilevante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,
n. 175, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente
attraverso accordi di programma con gli enti provvisti delle tecnologie
di rilevazione più avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei
censimenti e la loro verifica con le regioni. |
| 2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento
dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto
ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a proceder a proprie
spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino
ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo
di inquinamento. A tal fine: |
| a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune,
alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli
organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento
ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito; |
| b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di
cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia
ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in
sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di
pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario
ed ambientale; |
| c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento
ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato
al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate. |
| 3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli
di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione
al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai
sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione. |
| 4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione
degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione
del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione
indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne
fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie
finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione
e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo.
Se l'intervento di bonifica e messa in sicurezza riguarda un'area compresa
nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati
ed autorizzati dalla regione. |
| 5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del
progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate
modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto
di bonifica. |
| 6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti
urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di
contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione
delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione
di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte
ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via
prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché
limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto
alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari
modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano,
ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali. |
| 6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono
essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento,
da contributo pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle relative
spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze
di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi
pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11. |
| 7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante
urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di
indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni,
le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi
previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli
impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di
bonifica. |
| 8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti
di cui al comma 2, lettera c), è attestato da apposita certificazione rilasciata
dalla Provincia competente per territorio. |
| 9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano
individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino
ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente
e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti
pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni
possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità
di bilancio. |
| 10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e
di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate
di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato
di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18,
comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. |
| 11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica
ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono
assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile.
Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati
dai terzi sull'immobile. |
| 12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche
dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo
un'anagrafe dei siti da bonificare che individui: |
| a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello
degli inquinanti presenti; |
| b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica; |
| c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione
d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati; |
| d) la stima degli oneri finanziari. |
| 13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso
di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione
più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari
interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato
dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta
bonifica sulla base è effettuato dalla Provincia ai sensi del comma 8. |
| 13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza,
di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo
possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli interessati. |
| 14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse
nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi
e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente
competente. L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 e, con
esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce,
ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione d'impatto ambientale
degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica. |
| 15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al
comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla
produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto
con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. |
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| Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE - Serie
Generale - n. 278 |
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| SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI |
| |
| Capo I |
| |
| SANZIONI |
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| ART. 50 |
| Abbandono di rifiuti |
| 1. 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma
2, chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1
e 2, 43, comma 2, 44, comma 1, e 46, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti
ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila.
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non
ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da £ 50.000
a £ 300.000. |
| 2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di
cui all'articolo 14, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui agli articoli
9, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza
di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione
condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto
stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non eseguiti. |
| |
| ART. 51 |
| Attività di gestione di rifiuti non autorizzata |
| 1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto,
recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza
della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli
articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 è punito: |
| a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con
l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di
rifiuti non pericolosi; |
| b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di
rifiuti pericolosi. |
| 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di
imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano e depositano in modo
incontrollato i propri rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali
o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 14, commi 1
e 2, ovvero effettuano attività di gestione rifiuti senza le prescritte
autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 27, 28,
29, 30, 31, 32 e 33. |
| 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata
è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda
da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la pena dell'arresto
da uno a tre anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni
se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti
pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla
quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del
compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino
dello stato dei luoghi. |
| 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della
metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate
nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti
e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni. |
| 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo
9, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti è punito
con la pena di cui al comma 1, lettera b). |
| 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo
di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle prescrizioni
di cui all'articolo 45, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad
un anno o con la pena dell'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta
milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque
milioni a lire trenta milioni per i quantitativi non superiori a duecento
litri. |
| 6-bis. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli
46, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, e 47, comma 12, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 3 milioni. |
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| ART. 51-bis |
| Bonifica dei siti |
| 1. Chiunque cagiona l'inquinamento o un pericolo concreto
ed attuale di inquinamento, previsto dall'articolo 17, comma 2, è punito
con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da lire cinque
milioni a lire cinquanta milioni se non provvede alla bonifica secondo il
procedimento di cui all'articolo 17. Si applica la pena dell'arresto da
un anno a due anni e la pena dell'ammenda da lire 10 milioni a lire 100
milioni se l'inquinamento è provocato da rifiuti pericolosi. |
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| OBBLIGO DICHIARAZIONE DI INDUSTRIA INSALUBRE |
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| ART. 13 |
| D.M. 2 marzo 1987. Elenco delle industrie insalubri di
cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie ( Gazzetta Ufficiale
Serie gen. n. 74 del 30 marzo 1987). |
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| 1. E' approvato l'allegato elenco delle industrie insalubri
che sostituisce quello di cui al D.M. 12 luglio 1912, e successive modifiche. |
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| ELENCO DELLE INDUSTRIE INSALUBRI |
| Parte I - INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE |