| TU.LL.SS. 1934 n° 1265 |
| CAPO III. |
| Delle lavorazioni insalubri |
| Art. 216. |
| Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscite in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. |
| La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato. |
| Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni è da intendersi il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni. |
| Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre. |
| Una industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato. |
| Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al Podestà, il quale quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele. |
| Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 8.000 a 80.000. |
| Art. 217. |
| Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il Podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza. |
| Nel caso di inadempimento il Podestà può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale. |