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Normativa di riferimento
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Documento senza titolo
DPR 30/5/89 n.223
Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente
Art.37
Divieto di consultazione delle schede anagrafiche
1. E' vietato alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la
consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono escluse da tale divieto le
persone appositamente incaricate dall'autorita' giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed
al corpo della Guardia di finanza. I nominativi delle persone autorizzate
ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste
dell'ufficio o del comando di appartenenza; tale richiesta deve essere esibita
all'ufficiale di anagrafe, unitamente ad un documento di riconoscimento. Resta salvo altresi' il
disposto dell'art. 33, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n 600.
2. E' consentita agli stessi la possibilita' di collegarsi tramite terminali con le anagrafi dotate di
elaboratori elettronici, ai soli fini di consultazione degli atti anagrafici.
3. Le richieste per la realizzazione di tali collegamenti devono essere sottoposte all'approvazione
del Ministero dell'interno tramite le competenti Prefetture.
4. All'ufficiale di anagrafe devono essere comunicati i nomi e gli estremi dei documenti del
personale abilitato alla consultazione, il quale operera' secondo modalita'
tecniche adottate d'intesa tra gli uffici anagrafici comunali e gli organi interessati.
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Consultazioni Anagrafiche
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