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Diritti e doveri delle associazioni iscritte all’albo
(Art. 6 regolamento comunale sulle libere forme associative)

1. Le associazioni iscritte all’albo hanno diritto, a seguito di richiesta motivata, all’uso delle sale comunali e di quartiere per riunioni ed incontri, compatibilmente con la durata e esigenze dell’Amministrazione comunale.

2. A seguito dell’iscrizione all’albo spetta alle associazioni il diritto di partecipare ai bandi previsti dal successivo art. 11 per l’assegnazione delle risorse finanziarie e dei beni immobili; nonché di presentare progetti per lo svolgimento di attività od iniziative ai sensi sei successivi artt. 13 e 14.

3. Le associazioni hanno l’obbligo di comunicare, nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni di sede sociale, di statuto e di rappresentante legale avvenute successivamente all’iscrizione all’albo.

4. L’iscrizione all’albo non attribuisce alle associazioni il diritto di utilizzare o riprodurre l’emblema comunale nei propri strumenti di comunicazione o di informazione.
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