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La sostenibilità ambientale

Ormai da diversi anni molti organismi internazionali come l’UNESCO o l’Unione Europea, ritengono doveroso raccomandare un diverso atteggiamento da parte dei governi centrali e locali nelle politiche di sviluppo.

Non esiste documento, atto o rapporto che non faccia riferimento alla necessità di rendere compatibili con l’ambiente le diverse azioni umane, esercizio che affonda molto spesso le proprie radici in una pianificazione territoriale in grado di definire in modo concreto le basi di coerenza spaziale dello sviluppo socioeconomico e culturale.

Il cammino percorso dalla cultura della sostenibilità, iniziato a partire dal 1972 con il Rapporto del MIT di Boston, intitolato “I limiti dello sviluppo”, ed esploso dopo un ventennio con la Conferenza di Rio de Janeiro nel 1992, ha messo in evidenza come non sia più possibile prescindere da tematiche così importanti da rivelarsi vitali per il futuro dell’intero pianeta, e come sia fondamentale indirizzare le azioni umane verso uno sviluppo sostenibile.

Tuttavia i principi della sostenibilità, per potersi concretamente attuare, necessitano di un approfondimento di tipo teorico, metodologico e applicativo, e richiedono di definire e sperimentare possibili modalità di azione nel campo della pianificazione territoriale.

Infatti la sostenibilità non può limitarsi ad essere un concetto olistico con generiche dichiarazioni di principio; essa deve essere interpretata attraverso valutazioni di tipo quantitativo, le sole capaci di consentire confronti tra periodi storici diversi e quindi di simulare scenari pianificatori anche alternativi tra di loro.

La Valutazione Ambientale Strategica si rappresenta come una valutazione di sostenibilità che può essere condotta in tre diversi momenti rispetto alla definizione degli strumenti di pianificazione:

· ex ante, ovvero a monte della redazione del piano, per poter fornire le linee guida ed i criteri per lo sviluppo futuro;

· ex post, ovvero a valle dell’iter pianificatorio, come verifica a posteriori della sostenibilità del Piano;

· in itinere, ovvero contestualmente alla gestazione del piano, divenendo parte integrante dello stessso.

Ovviamente la prima e la terza modalità sono da preferirsi, in quanto attraverso esse la pianificazione internalizza la valutazione, completandosi e migliorandosi in questo modo ed è proprio per questo che si è scelto di applicare la V.A.S. alla variante dello strumento generale di Falconara Marittima già dalla definizione dei suoi obiettivi generali.

Questa valutazione, diretta a diventare strumento valutativo di efficace aiuto al miglioramento della revisione di piano, ha messo a punto metodologie applicative semplici, affinché essa possa essere facilmente compresa.

Ovviamente, il presente studio di V.A.S. non può rappresentare la decisione, la quale è demandata comunque agli organi politici e alla popolazione, bensì vuole costituire un aiuto alla decisione.

La sua elaborazione, inoltre, consente di elaborare anche scenari alternativi di trasformazione del territorio, elevando così il livello di conoscenza e responsabilizzazione del decisore pubblico e della popolazione.

La Direttiva 2001/42/CE

La Direttiva europea (2001/42/CE) rappresenta la risposta istituzionale a quanto auspicato dalla Commissione Weber, ovvero alla necessità di sottoporre a valutazione non solo i progetti, ma anche i piani, in modo da intervenire efficacemente già a monte del processo di localizzazione delle attività umane.

La Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente afferma in proposito che “(1) […]la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce, tra l’altro, a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, della protezione della salute umana e dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che essa deve essere fondata sul principio della precauzione. L’articolo 6 del trattato stabilisce che le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione delle politiche e delle azioni comunitarie, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile”.

E ancora che “(2) Il quinto programma comunitario di politica e azione a favore dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile ‘Per uno sviluppo durevole e sostenibile’ […] ribadisce l’importanza di valutare i probabili effetti di piani e programmi sull’ambiente”.

La Direttiva riconosce, quindi, la necessità di valutare gli effetti di piani e programmi per poterne tenere conto nella redazione degli stessi. Infatti “(17) Il rapporto ambientale e i pareri espressi dalle autorità interessate e dal pubblico, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere dovrebbero essere presi in considerazione durante la preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o prima di avviare l’iter legislativo”.

Viene posto l’accento anche su un altro problema spesso emergente nella tutela ambientale, ovvero la dimensione spaziale degli effetti ambientali di un programma, non identificabili nella maggior parte dei casi con i confini amministrativi. Si tratta, cioè, di problematiche i cui effetti, per la specifica struttura del sistema ambientale, devono essere studiati rispetto un opportuno ambito per una loro corretta valutazione e gestione.

La Direttiva parla di confronti transfrontalieri, ma va da sé che l’osservazione vale anche in ambiti appartenenti al medesimo Stato, ma sotto il governo di diversi soggetti amministrativi “(6) I diversi sistemi di valutazione ambientale operanti nei diversi Stati membri dovrebbero prevedere una serie di norme procedurali comuni necessarie a contribuire ad un elevato livello di protezione dell’ambiente”.

Inoltre “(7) […] i sistemi di valutazione ambientale di piani e programmi applicati nella Comunità dovrebbero garantire adeguate consultazioni transfrontaliere quando l’attuazione di un piano o programma in preparazione in uno Stato membro potrebbe avere effetti significativi sull’ambiente di un altro Stato membro.”..

Ancora “(8) Occorre pertanto intervenire a livello comunitario in modo da fissare un quadro minimo per la valutazione ambientale che sancisca i principi generali del sistema di valutazione ambientale e lascia agli stati membri il compito di definire i dettagli procedurali tenendo conto del principio di sussidiarietà.”.

Vi è un’ulteriore affermazione nella Direttiva che ribadisce la necessità di condurre valutazioni, e quindi piani e programmi, che consentano una più efficace gestione della questione ambientale e dell’uso delle risorse. Si sottolinea, infatti, l’importanza di collaborazione con le imprese, e quindi con il mondo produttivo, e l’opportunità di adottare strumenti operativi che consentano collaborazione con quegli attori dello sviluppo più direttamente coinvolti nella questione.