Dichiarazione di Nascita

Servizio attivo

Ai sensi dell’art. 30 del DPR 396/2000


A chi è rivolto

Cittadini che si trovano nelle condizioni previste dalla normativa soprarichiamata.

Descrizione

La dichiarazione di nascita è obbligatoria e può essere resa da uno dei genitori, se questi sono coniugati, o da entrambi i genitori, se questi non sono coniugati.
In alternativa ai genitori, la nascita può essere denunciata da un procuratore speciale, dal medico, dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.
La denuncia di nascita può essere resa entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale in cui è avvenuta la nascita o, in alternativa, entro 10 giorni dalla nascita presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuta la nascita o in quello di residenza dei genitori.
Se i genitori non risiedono nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la denuncia va resa al Comune di residenza della madre.
Se la dichiarazione è fatta dopo più di 10 giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. In tale caso, l’Ufficiale dello Stato Civile procede alla formazione tardiva dell’atto di nascita e ne dà segnalazione al Procuratore della Repubblica.
Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre. E' vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome o nomi ridicoli o vergognosi.
Con la Sentenza n. 131/2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 262, primo comma, del Codice civile nella parte in cui prevedeva che il figlio assumesse il cognome del padre e ha stabilito che il cognome del figlio deve essere composto dai cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due.
Nel caso in cui i genitori siano entrambi stranieri, ai sensi dell’art. 24 della Legge 218/1995, questi ultimi scelgono sia il nome che il cognome.

Come fare

La dichiarazione è resa direttamente all’ufficiale di Stato civile.

Cosa serve

Documento d’identità del dichiarante
Attestazione di nascita rilasciata dall’Ospedale
 

Cosa si ottiene

Registrazione di nascita

Tempi e scadenze

Contestualmente alla denuncia

Quanto costa

Nessun costo previsto

Accedi al servizio

U.O.C. Servizi Demografici

Via Roma, 2

PEC: comune.falconara.protocollo@emarche.it

Email: protocollo@comune.falconara-marittima.an.it

Email: demografici@comune.falconara-marittima.an.it

Telefono: 0719177622

Email: casagrandesi@comune.falconara-marittima.an.it

Ulteriori informazioni

Copertura geografica

Nessun limite alla copertura geografica

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

U.O.C. Servizi Demografici

Via Roma, 2

PEC: comune.falconara.protocollo@emarche.it

Email: protocollo@comune.falconara-marittima.an.it

Email: demografici@comune.falconara-marittima.an.it

Telefono: 0719177622

Email: casagrandesi@comune.falconara-marittima.an.it

Unità organizzativa responsabile

U.O.C. Servizi Demografici

Via Roma, 2

PEC: comune.falconara.protocollo@emarche.it

Email: protocollo@comune.falconara-marittima.an.it

Email: demografici@comune.falconara-marittima.an.it

Telefono: 0719177622

Email: casagrandesi@comune.falconara-marittima.an.it

Argomenti:

Pagina aggiornata il Lun 21 Luglio, 2025 10:36 am