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Cittadini che si trovano nelle condizioni previste dalla normativa soprarichiamata.
La dichiarazione di nascita è obbligatoria e può essere resa da uno dei genitori, se questi sono coniugati, o da entrambi i genitori, se questi non sono coniugati.
In alternativa ai genitori, la nascita può essere denunciata da un procuratore speciale, dal medico, dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.
La denuncia di nascita può essere resa entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale in cui è avvenuta la nascita o, in alternativa, entro 10 giorni dalla nascita presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuta la nascita o in quello di residenza dei genitori.
Se i genitori non risiedono nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la denuncia va resa al Comune di residenza della madre.
Se la dichiarazione è fatta dopo più di 10 giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. In tale caso, l’Ufficiale dello Stato Civile procede alla formazione tardiva dell’atto di nascita e ne dà segnalazione al Procuratore della Repubblica.
Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre. E' vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome o nomi ridicoli o vergognosi.
Con la Sentenza n. 131/2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 262, primo comma, del Codice civile nella parte in cui prevedeva che il figlio assumesse il cognome del padre e ha stabilito che il cognome del figlio deve essere composto dai cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due.
Nel caso in cui i genitori siano entrambi stranieri, ai sensi dell’art. 24 della Legge 218/1995, questi ultimi scelgono sia il nome che il cognome.
La dichiarazione è resa direttamente all’ufficiale di Stato civile.
Documento d’identità del dichiarante
Attestazione di nascita rilasciata dall’Ospedale
Registrazione di nascita
Contestualmente alla denuncia
Nessun costo previsto
Nessun limite alla copertura geografica
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