Punti di contatto diretto per il servizio
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Cittadini che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 89 dpr 396/2000.
Chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al Prefetto della Provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'Ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.
Per i cittadini italiani residenti all’estero, l’istanza deve essere presentata per il tramite del Consolato o l’Ambasciata di residenza competente all’indirizzo di posta certificata.
Il Prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all'albo pretorio del Comune di nascita e di attuale residenza del richiedente un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di trenta giorni consecutivi.
Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone.
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.
Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla Prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata.
Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/o del cognome.
Ai fini dell’efficacia del decreto prefettizio i richiedenti devono richiederne la trascrizione nei registri di stato civile all’Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza.
Per quanto riguarda l’istanza di cambio nome e/o cognome occorre rivolgersi alla Prefettura di Ancona.
Per quanto riguarda la richiesta di affissione all’albo pretorio dell’avviso di cambio generalità e la richiesta di trascrizione del decreto di autorizzazione al cambio di generalità, occorre rivolgersi all’Ufficio dello stato civile del Comune di residenza, previo appuntamento.
Per le procedure da svolgere dinnanzi all’Ufficio di Stato Civile, occorrono:
documento d’identità:
avviso di affissione della Prefettura;
decreto di autorizzazione al cambio di nome e/o cognome.
La modificazione del nome e del cognome.
30 giorni di deposito dell'avviso.
Successivamente, trascrizione entro 10 gg dalla richiesta dell'interessato.
Pagamento obbligatorio per la presentazione della domanda:
per le richieste all’Ufficiale di stato civile saranno necessarie in totale 4 marche da bollo da 16 € ciascuna:
1 per il decreto di affissione della Prefettura;
1 per l’istanza di affissione dell’avviso all’albo pretorio;
1 per il decreto di autorizzazione al cambio/aggiunta del nome/cognome;
1 per la richiesta di trascrizione del decreto di autorizzazione al cambio/aggiunta del nome/cognome.
Nessun limite alla copertura geografica
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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