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Cittadini che si trovano nelle condizioni previste dalla normativa soprarichiamata.
Si può pervenire alla separazione e allo scioglimento del matrimonio (in caso di matrimonio civile) o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (in caso di matrimonio religioso) mediante ricorso in Tribunale o mediante una delle procedure introdotte dagli articoli 6 e 12 del D.L. 132/2014, convertito nella Legge 162/2014.
L'art. 12 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
La Legge 6 maggio 2015 n. 55 prevede che i tempi che devono intercorrere fra la separazione e la richiesta per ottenere il divorzio siano ridotti dagli attuali tre anni a dodici mesi in caso di separazione giudiziale e a sei mesi in caso di separazione consensuale.
Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati (art. 6, D.L. 132/2014)
La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o al fine di modificare le condizioni di precedente separazione o divorzio.
Chi è interessato ad adottare tale procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti (con nulla osta o autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente).
L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita dagli avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Una volta formalizzato l’accordo delle parti e ricevuto il nulla osta o l’autorizzazione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, uno degli avvocati coinvolti nella redazione della convenzione dovrà trasmettere, entro 10 giorni dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento, la convenzione di negoziazione assistita per la sua trascrizione nei registri dello Stato Civile al Comune di:
- iscrizione dell'atto di matrimonio per il matrimonio celebrato con rito civile nel comune di celebrazione del matrimonio
- trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario o altri riti religiosi nel comune di celebrazione del matrimonio
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero nel comune di residenza o iscrizione AIRE di almeno uno dei coniugi
La trasmissione dovrà avvenire a mezzo PEC all’indirizzo comune.falconara.protocollo@emarche.it con firma digitale attestante la conformità della copia digitale del documento all'originale cartaceo.
L'avvocato dovrà certificare l'autografia delle firme dei coniugi e dichiarare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Allo sportello, previo appuntamento da fissare mediante invio di apposita modulistica
- Scioglimento del matrimonio/cessazione degli effetti civili del matrimonio
- Modifica delle condizioni di separazione/divorzio
Oppure accedendo ai seguenti servizi online
- Scioglimento del matrimonio/cessazione degli effetti civili del matrimonio
Documenti d’identità dei coniugi
Ricevuta del versamento di 16 €
Separazione personale tra i coniugi, scioglimento del matrimonio/cessazione degli effetti civili del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione/divorzio
30 gg. dal ricevimento della richiesta. Il procedimento prevede una prima dichiarazione di separazione/divorzio ed una seconda dichiarazione di conferma.
Pagamento obbligatorio per la presentazione della domanda:
diritto fisso di 16 €, ai sensi dell’art. 12 comma 6 D.L. 132/2014
Nessun limite alla copertura geografica
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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