Punti di contatto diretto per il servizio
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Cittadini che si trovano nelle condizioni previste dalla normativa soprarichiamata e che hanno stabilito la dimora abituale sul territorio della Repubblica.
La procedura è finalizzata a riconoscere la cittadinanza italiana dalla nascita ai soggetti nati all'estero, da cittadini stranieri, ma con ascendenza italiana diretta.
L’avo emigrato deve essere nato sul territorio italiano e deceduto successivamente alla data di costituzione dello Stato italiano o di successiva annessione.
La fattispecie è regolata dalla circolare del ministero dell'interno K. 28.1 del 8 aprile 1991 "Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano."
La richiesta del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis deve essere presentata presso il consolato italiano territorialmente competente nello stato di residenza.
I cittadini stranieri che hanno stabilito la dimora abituale sul territorio della Repubblica italiana e ritengono di avere diritto a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis devono presentare la documentazione all’Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza.
Per procedere all’iscrizione in anagrafe, non è necessario produrre permesso di soggiorno ma:
- se gli interessati provengono da Paesi che applicano l'accordo di Schengen, dovranno produrre copia della dichiarazione di presenza resa presso la Questura di Ancona entro 8 giorni dall'ingresso in Italia.
- se gli interessati provengono da Paesi che non applicano l'accordo di Schengen, sarà sufficiente produrre il passaporto con il timbro di ingresso apposto dall’autorità di frontiera italiana.
E’ possibile mettersi in contatto telefonicamente o via email/PEC.
La richiesta di riconoscimento dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
• estratto dell’atto di nascita, con paternità e maternità, dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano di nascita;
• atti di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
• atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero;
• atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
• atti di morte dell’avo italiano emigrato all’estero e di tutti i suoi discendenti in linea retta, se l’avo italiano è emigrato prima della costituzione dello Stato italiano;
• certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione attestante che l’avo italiano non ha acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita del suo discendente di primo grado.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana.
180 gg. dal ricevimento della richiesta
Pagamento obbligatorio per la presentazione della domanda:
L'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana è soggetta all'imposta di bollo di 16 €.
Nessun limite alla copertura geografica
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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