A chi è rivolto
- Accesso civico semplice D.Lgs. 33/2013 art. 5 c. 1
Può essere esercitato da chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione, in caso di mancata pubblicazione dei documenti/dati/informazioni da parte dell'amministrazione. L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.
- Accesso civico generalizzato D.Lgs. 33/2013 art. 5 c. 2
Può essere esercitato da chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione, in riferimento ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della norma disciplinante l’accesso civico semplice.
Chi può presentare
Cittadini, Imprese, Amministrazioni pubbliche
Descrizione
- Accesso civico semplice D.Lgs. 33/2013 art. 5 c. 1
L’accesso civico regolato dal primo comma dell’art. 5 del decreto trasparenza (cd “semplice”), è correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni, comportando il diritto di chiunque a richiedere la pubblicazione (ed eventualmente il contestuale rilascio) dei medesimi nei casi in cui la loro pubblicazione sia stata omessa.
Esso è esperibile da chiunque senza necessità di motivazione (l’istante non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale a tutela di una situazione giuridica qualificata).
- Accesso civico generalizzato D.Lgs. 33/2013 art. 5 c. 2
Il rinnovato art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013, regola una nuova forma di accesso civico cd. “generalizzato”, caratterizzato dallo “scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. A tali fini è quindi disposto che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obblighi di pubblicazione.
L’accesso generalizzato è dunque autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione (al quale è invece funzionalmente ricollegabile l’accesso civico “semplice”) incontrando, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5-bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni come previsto dall’art. 5-bis, c. 3.
L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non richiede motivazione.
Come fare
Il procedimento si avvia con la presentazione dell'istanza.
- Accesso civico semplice D.Lgs. 33/2013 art. 5 c. 1
L’istanza di accesso civico è trasmessa al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il quale assicura la (o accerta l’avvenuta) trasmissione dell’istanza di accesso civico al dirigente/responsabile del procedimento il quale ha l’obbligo, nel caso di inadempimento totale o parziale, nel rispetto dei tempi previsti dalla legge o, in mancanza, dal PTPCT, di provvedere. Contestualmente esso ne dovrà dare comunicazione all’interessato e al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Se i documenti, le informazioni o i dati richiesti risultino essere già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il responsabile del procedimento comunica tempestivamente al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
- Accesso civico generalizzato D.Lgs. 33/2013 art. 5 c. 2
L'istanza di accesso civico generalizzato, indirizzata all’ufficio che detiene stabilmente i dati, le informazioni o i documenti richiesti, è trasmessa al dirigente/responsabile del procedimento il quale ha l’obbligo di provvedere. Contestualmente esso ne dovrà dare comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
La consultazione degli atti oggetto di istanza di accesso civico generalizzato, effettuata in loco, è gratuita.
Il rilascio di copia degli stessi, qualora espressamente richiesto, è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, nonché al pagamento dell’imposta di bollo, ove l’interessato richieda copia autenticata, secondo quanto indicato nella sezione "Quanto costa", nella parte relativa ad Accesso civico generalizzato.
Cosa serve
- Accesso civico semplice D.Lgs. 33/2013 art. 5 c. 1
Compilazione e invio modulo di istanza
- Accesso civico generalizzato D.Lgs. 33/2013 art. 5 c. 2
Compilazione e invio modulo di istanza (Modello d’istanza di accesso civico)
I moduli vanno corredati da documento di riconoscimento del richiedente trasmesso tramite una delle seguenti modalità:
• PEC all'indirizzo comune.falconara.protocollo@emarche.it
• email all'indirizzo protocollo@comune.falconara-marittima.an.it
• consegna a mano all'Ufficio Protocollo presso la sede comunale di Piazza Carducci, 4
• raccomandata A/R all'indirizzo Piazza Carducci, 4 - 60015 Falconara Marittima (AN)
Cosa si ottiene
- Accesso civico semplice D.Lgs. 33/2013 art. 5 c. 1
Pubblicazione del documento in Amministrazione Trasparente
- Accesso civico generalizzato D.Lgs. 33/2013 art. 5 c. 2
Copia della documentazione richiesta
Tempi e scadenze
30 giorni dalla presentazione della richiesta
Con riferimento al solo accesso civico generalizzato, nel caso siano individuati soggetti controinteressati ai sensi all’art. 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, i termini sono sospesi per un periodo massimo di 10 giorni.
Quanto costa
- Accesso civico semplice D.Lgs. 33/2013 art. 5 c. 1
Non sono previsti costi in quanto, a seguito dell'istanza di accesso civico semplice, l'Ente è obbligato a pubblicare online le informazioni mancanti.
- Accesso civico generalizzato D.Lgs. 33/2013 art. 5 c. 2
Nessun costo in fase di presentazione dell'istanza online.
Il pagamento sarà richiesto successivamente.
Al momento dell'accesso saranno comunicati i costi per diritto fisso per la ricerca d'archivio di deposito e visura e costi per la fotoriproduzione della documentazione amministrativa, come di seguito specificato.
Tipologia atti misura diritto
Per atti cartacei raccolti in fascicoli inventariati nell'archivio di deposito € 5,00 per ogni fascicolo
interessato
Costi per la fotoriproduzione della documentazione amministrativa
Descrizione costo
Copie in bianco e nero Formato UNI A4 € 0,25 a pagina
Formato UNI A3 € 0,50 a pagina
Per la spedizione via fax il costo raddoppia
A colori Formato UNI A4 € 1,50
Formato UNI A3 € 3,00
Copie in bianco e nero di documenti monografici e omogenei formati da un numero
rilevante di pagine e comunque superiore a venti (es. bilanci, regolamenti, piani, programmi ect.)
Formato UNI A4 (prime 100 pagine ) 0,05 cad.
Formato UNI A3 ( prime 100 pagine ) 0,08 cad.
Formato UNI A4 ( oltre la 100^ pagina ) 0,04 cad.
Formato UNI A3 ( oltre la 100^ pagina ) 0,07 cad.
Supporti informatici se forniti dal comune CD/DVD/Chiave USB € 20,00
€ 6,50 riproduzione da DVD a DVD
Per la spedizione tramite posta elettronica di documenti disponibili esclusivamente in formato
cartaceo, da scansionare a seguito di istanza di accesso (in quanto attività assimilabile alla
fotoriproduzione), con richiesta di inoltro tramite posta elettronica, i costi sono determinati in base
ad un rimborso fisso di € 0,25 a pagina. Oltre le venti pagine costo fisso di 5 euro. Oltre le
cinquanta pagine costo fisso di 10 euro.
Nel caso di istanze massive, generiche o ripetitive, in alternativa al rifiuto di soddisfare la richiesta,
l'accesso è accolto, laddove possibile, previa corresponsione di un contributo spese ragionevole - tenendo
conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o per intraprendere
l'azione richiesta - pari al doppio dei diritti fissi e dei costi previsti. In tal caso incombe al dirigente
responsabile l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.
Per motivi di sicurezza e di protezione dei dati presenti sul server di rete potranno non essere
rilasciate copie di atti e documenti mediante trasferimento di file su supporti USB forniti dai
richiedenti.
Per gli importi inferiori ad € 0,50 non é dovuto alcun rimborso. Al di sopra di tale importo, deve
essere effettuata la riscossione dell'intera cifra. Ai fini dell'esenzione del rimborso, non é consentito
frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto.
Il costo per la spedizione dei documenti, qualora espressamente richiesta in luogo dell’invio
tramite posta elettronica o posta certificata, e sempre che ciò non determini un onere eccessivo per
la Pubblica Amministrazione è a totale carico del richiedente.
La spedizione é, di norma, effettuata con raccomandata postale A.R. o altro mezzo idoneo, secondo
le tariffe applicate dalle Poste italiane o altra società di spedizioni e consegna. Il richiedente
provvederà al pagamento anticipato nella misura dell'importo dovuto (spese di spedizione più i costi
di riproduzione).
Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell'imposta di bollo provvede
direttamente il richiedente, fornendo all'ufficio competente al rilascio la marca da bollo. Resta salvo
il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge.
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Ulteriori informazioni
Copertura geografica
Atti detenuti dal Comune di Falconara Marittima
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.